E’ nella GU odierna il Decreto Legge cosiddetto Cura Italia contenente aiuti alle famiglie e alle imprese per fronteggiare l’attuale emergenza coronavirus.
Si tratta di un primo provvedimento con le misure più urgenti, cui il Governo ha preannunciato ne seguiranno altri con ulteriori misure. Le misure dirette per il nostro settore sono quelle contenute all’articolo 91; specificamente:
• la sospensione del pagamento dei canoni concessori portuali ex articoli 16, 17 e 18 della Legge n.84/94 dovuti dalla data di entrata in vigore del DL fino al 31 luglio; le somme sospese dovranno essere versate entro il 31 dicembre 2020 secondo le modalità decise da ciascuna AdSP
• la sospensione della tassa di ancoraggio in relazione alle operazioni effettuate dal 17 marzo (data di entrata in vigore del DL) fino al 30 aprile; • il rinvio di trenta giorni del pagamento differito e periodico dei diritti doganali in scadenza tra il 17 marzo e il 30 aprile 2020;
• il rinvio al 31 ottobre 2020 delle revisioni veicoli che scadono entro il 31 luglio. Inoltre (articolo 61 c.2 lettera n) il trasporto merci è stato riconosciuto come uno dei settori maggiormente impattati dall’emergenza sanitaria che può usufruire della sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contributivi e dell’Iva fino al 30 aprile, senza applicazione di sanzioni e interessi. I versamenti sospesi potranno essere effettuati in una unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o anche mediante cinque rate mensili a decorrere dal mese di giugno.
Di rilievo anche la norma che autorizza il Ministero della Salute ad assumere 40 dirigenti sanitari medici, 18 veterinari e 29 tecnici della prevenzione da impiegare nei principali porti e aeroporti anche al fine di velocizzare le procedure sanitarie di sdoganamento merci (art.2). Di seguito si illustrano le disposizioni del provvedimento di maggiore rilevanza, ad eccezione di quelle riguardanti gli ammortizzatori sociali che vengono illustrate con una circolare ulteriore. Contributi alle imprese per dispositivi di protezione individuale (art.43) –
L’Inail trasferisce a Invitalia entro la fine di aprile 50 milioni di euro da destinare alle imprese per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale. Fondo per lavoratori danneggiati da coronavirus (art.44)
– E’ stato istituito un “Fondo per il reddito di ultima istanza” per garantire un’indennità ai lavoratori che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o rapporto di lavoro a causa del coronavirus e che nel 2019 hanno avuto un reddito da lavoro non superiore a 10 mila euro; la misura sarà disciplinata con successivo decreto dei Ministri del Lavoro e dell’Economia. Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (art.48)
– Viene ampliato l’intervento del Fondi di Garanzia per le PMI e ne vengono snellite le procedure per la durata di 9 mesi; in particolare la garanzia viene concessa a titolo gratuito ed elevata a 5 milioni di euro. Credito d’imposta per cessione crediti insoluti (art.55)
– E’ stata concessa la possibilità di trasformare in crediti di imposta una quota di imposte anticipate riferite 1 a determinate fattispecie per le imprese che cedono a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 crediti insoluti (non pagati da oltre 90 giorni); l’ammontare massimo del beneficio è pari al 20 per cento dei crediti ceduti. Misure per accesso al credito di PMI danneggiate dal coronavirus (art.56)
– Fino al 30 settembre sono sospesi i pagamenti delle rate di mutui e leasing contratti dalle PMI; fino alla medesima data sono prorogati i prestiti non rateali e non possono essere revocati i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29 febbraio 2020. Misure per accesso al credito di imprese di maggiore dimensione (art.56)
– Sono state introdotte disposizioni per snellire l’erogazione da parte delle banche di finanziamenti alle imprese che registrano diminuzione del fatturato a causa dell’emergenza; lo Stato inoltre concederà controgaranzie fino all’80 per cento delle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti la quale supporterà le banche che concedono i finanziamenti; con successivo decreto saranno stabiliti i settori che rientrano nel beneficio. Rinvio della scadenza di versamento del 16 marzo (art.60)
– I pagamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, compresi i versamenti fiscali e contributivi, scaduti il 16 marzo sono rinviati al 20 marzo. Sospensione adempimenti fiscali e di alcuni versamenti per PMI (art.62)
– La sospensione totale dei versamenti di imposte e contributi è stata prevista solo per i settori maggiormente impattati dall’emergenza. Relativamente agli altri settori potranno beneficiare della sospensione solo le imprese con ricavi fino a 2 milioni di euro e con riferimento ai versamenti in scadenza nel mese di marzo relativi alle trattenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle addizionali regionali e comunali, all’Iva e ai contributi previdenziali, assistenziali e Inail. Per le imprese della “zona rossa” (ossia i Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò) restano sospesi i versamenti di imposte, ritenute e adempimenti tributari fino al 31 marzo 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 31 maggio ovvero mediante cinque rate a partire dallo stesso mese di maggio. Gli adempimenti sospesi dovranno invece essere effettuati entro il 30 giugno. Per le imprese minori (ricavi non superiori a 400 mila euro annui) e che nel mese di febbraio non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, possono usufruire del non assoggettamento a ritenute d’acconto da parte dei sostituti d’imposta loro clienti fino al 31 marzo. L’ammontare delle ritenute non operate dai sostituti è versato direttamente dalle imprese interessate in un’unica soluzione entro il 31 maggio, ovvero mediante 5 rate mensili a partire dal mese di maggio, senza sanzioni né interessi. Sospensione versamenti Iva per alcuni Comuni (art.62)
– Per le imprese delle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione dei versamenti Iva si applica anche alle imprese con ricavi superiori a 2 milioni di euro. Bonus dipendenti (art.63)
– E’ stato prevista l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 40 mila euro annui che nel mese di marzo continuino a prestare servizio nella sede di lavoro; il premio è erogato dal datore di lavoro con la retribuzione del mese di aprile o comunque entro i termini delle operazioni di conguaglio; il premio non concorre alla formazione della base imponibile del percipiente ed è ragguagliato ai giorni di lavoro prestati in sede; i datori di lavoro recuperano le somme anticipate mediante la compensazione con F24. Incentivi alla sanificazione dei luoghi di lavoro (art.64)
– Al fine di incentivare la misura preventiva della sanificazione dei luoghi di lavoro è stato istituito un credito di imposta a favore delle imprese nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 20 mila euro. La misura sarà disciplinata con successivo decreto ministeriale. Sospensione attività enti impositori (art.67)
– Sono sospesi fino al 31 maggio i termini relativi alle attività di controllo, di accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. Sospensione termini di versamento cartelle esattoriali (art.68)
– E’ stata prevista la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo 2 al 31 maggio derivanti dalle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate, dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, dagli atti di accertamento dell’Agenzia Dogane Monopoli, alle ingiunzioni degli enti territoriali. I versamenti sospesi dovranno essere eseguiti entro il 30 giugno. Slitta al 30 giugno anche il termine della cd Rottamazione Ter. Fondo di promozione integrata rilancio Italia (art.72)
– E’ stato istituito un Fondo per rilanciare l’immagine del nostro Paese a livello internazionale con tutta una serie di iniziative promozionali. Sospensione giudizi penali, civili e amministrativi (artt.83 e 84) – Dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 marzo; nello stesso periodo resta sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi (art.103 e 104)
– Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 15 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. I documenti di riconoscimento scaduti o scadenti dopo il 17 marzo conservano validità fino al 31 agosto. Organi societari (art.106)
– Sono state previste deroghe al Codice Civile per consentire il proseguimento dell’attività degli organi societari anche nella fase di emergenza sanitaria in atto; ad esempio è consentito lo svolgimento delle assemblee societarie con mezzi telematici anche se ciò non è previsto dagli statuti. Svolgimento del servizio postale universale (art.108)
– Sono state previste misure preventive della diffusione del coronavirus da adottare nelle consegne da parte degli operatori postali che rientrano nel servizio universale. Rinvio scadenze comunicazioni sui rifiuti (art.113)
– Sono prorogati al 30 giugno 2020 i termini per la presentazione del MUD. Il Decreto viene ora inviato al Parlamento per la conversione in legge che dovrà avvenire entro i prossimi 60 giorni.