Com’è noto, il decreto legge fiscale di fine anno (DL n.193/2016) ha modificato la disciplina fiscale dei depositi Iva prevedendo che dall’1 aprile di quest’anno l’estrazione dei beni debba avvenire previo pagamento dell’imposta che versa il gestore in nome e per conto del debitore, cioè del soggetto che procede all’estrazione. Il pagamento deve avvenire tramite il modello di versamento unico F24 entro il 16 del mese successivo a quello di estrazione e non è consentito compensare l’importo dovuto, occorre versarlo materialmente.
Questi nuovi vincoli non valgono per i beni immessi in libera pratica con l’introduzione nel deposito Iva per i quali l’imposta continua ad essere assolta tramite emissione di autofattura (reverse charge) da parte del soggetto estrattore, previa prestazione di una garanzia corrispondente all’importo dell’Iva gravante sui beni e di durata pari a sei mesi dalla data di estrazione.
Il decreto ministeriale in oggetto ha ora previsto che la garanzia non è dovuta dagli operatori regolari ai fini Iva, ossia gli operatori che non hanno compiuto violazioni negli ultimi tre anni relativamente alle dichiarazioni e ai versamenti, nonché dagli AEO (Operatore Economico Autorizzato) e dai soggetti cui è stata riconosciuta la notoria solvibilità ex art.90 TULD.
Pertanto gli operatori affidabili, che già godevano dell’esenzione dall’obbligo di versare la garanzia all’introduzione in deposito dei beni in import (ai sensi del comma 4 lettera b dell’art.50bis del DL n.331/93 che è rimasta invariata), nulla cambia rispetto alle previgenti disposizioni.
La regolarità ai fini Iva dovrà essere attestata tramite dichiarazione sostitutiva redatta con un modello che deve essere approvato dall’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione è consegnata dal soggetto estrattore al gestore del deposito ed è valida per un anno. Il gestore del deposito trasmette la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
Le modalità di trasmissione sono approvate con provvedimento della stessa Agenzia.
Si fa notare che in base alle nuove regole che entreranno in vigore dall’1 aprile l’utilizzo dei depositi Iva è stato esteso ai beni nazionali. Per questo utilizzo peraltro l’estrazione è sempre vincolata al versamento preventivo ed effettivo (senza compensazione) dell’Iva da parte del gestore in nome e per conto del debitore.
Si ritiene che col decreto ministeriale in oggetto si sia superato il rischio di blocco dell’attività dei depositi Iva e che le istanze del mondo confederale siano state pienamente accolte.