Tributi – Definitive le disposizioni del decreto fiscale di fine anno – Legge 4.12.2017, su G.U. n.284 del 5.12.2017.
Il decreto legge fiscale collegato alla legge di bilancio è stato convertito in via definitiva. Di seguito si riepilogano le principali disposizioni.
Rottamazione cartelle esattoriali (art.1) – Alla luce delle modifiche introdotte al decreto possono aderire alla definizione agevolata delle cartelle i contribuenti che hanno carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 settembre, 2017; per aderire occorre presentare apposita domanda entro il 15 maggio 2018 (modello DA 2000/17). Si rammenta che la definizione agevolata consente di pagare le somme dovute senza applicazione di sanzioni e interessi di mora; per le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni. Entro marzo del prossimo anno l’Agenzia delle Entrate invierà ai contribuenti la comunicazione con l’indicazione dei carichi dell’anno 2017 per i quali non risulta ancora notificata la cartella. Per il pagamento è previsto un unico versamento entro luglio 2018, ovvero la possibilità di rateizzare fino a un massimo di 5 rate di pari importo con scadenza luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. Per chi aveva già aderito alla rottamazione agevolata prevista dal D.L. n.193/2016 (per i carichi fino al 2016), si rammenta che il 7 dicembre è scaduto il termine per il versamento della rata di novembre (nonché delle eventuali rate non versate a luglio e settembre). La rata in scadenza ad aprile 2018 potrà essere versata entro il 31 luglio 2018, mentre resta invariata la scadenza del 30 settembre 2018 per il versamento dell’ultima rata.
Comunicazione dati fatture emesse e ricevute (art. 1 ter) – Sono state soppresse le sanzioni per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre 2017 purché i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018. Inoltre sono state ridotte le informazioni da fornire obbligatoriamente ed è stato previsto che i dati possano essere trasmessi con cadenza semestrale; per le fatture inferiori a 300 euro registrate cumulativamente viene consentito di trasmettere i dati del documento riepilogativo. Le modalità di attuazione delle nuove disposizioni saranno disciplinate con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Calamità naturali (artt. 2 e 2-bis) – Sono stati sospesi i termini per gli adempimenti degli obblighi tributari e contributivi per i residenti nelle zone colpite da calamità naturali nel corso del 2016 e 2017; inoltre sono state introdotte norme per facilitare la ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici.
Estensione split payment (art. 3) – Il meccanismo dello split payment è stato esteso a tutte le società controllate da amministrazioni pubbliche; com’è noto, tale istituto vige per le prestazioni di servizi e vendita di beni nei confronti delle P.A. le quali devono versare la relativa Iva direttamente all’Erario anziché al fornitore.
Credito di imposta per campagne pubblicitarie (art.4) – Gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali il cui valore superi almeno dell’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente dà diritto ad un credito d’imposta pari al 75 per cento della quota incrementale dell’investimento rispetto all’anno precedente (90 per cento per PMI e start up). L’agevolazione spetta per gli investimenti effettuati a partire dal 24 giugno 2017.
Aumento dell’aliquota Iva del 10 per cento (art. 5) – L’aliquota IVA del 10 per cento passa all’11,14 per cento dal 2018 e al 12% a decorrere dal 2019.
Voluntary disclosures (art.5-septies) – E’ stata prevista una nuova edizione della collaborazione volontaria per l’emersione di redditi prodotti all’estero; è possibile regolarizzare le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio all’estero, nonché, a determinate condizioni, i proventi derivanti dalla vendita di immobili detenuti all’estero. La domanda di regolarizzazione va trasmessa entro il 31 luglio 2018 con versamento di quanto dovuto (3 per cento) entro il 30 settembre 2018. Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite ulteriori disposizioni attuative.
Firma digitale (art.11-bis) – E’ stato previsto che tutti gli atti di natura fiscale possano essere sottoscritti con firma digitale.
Trasparenza societaria (art. 13) – Al fine di aumentare la trasparenza e salvaguardare il corretto funzionamento del mercato sono stati introdotti adempimenti per garantire maggiori informazioni nel caso di acquisto di partecipazioni qualificate in emittenti quotate.
Equo compenso (art.19-quartedecis) – Sono state introdotte norme per avvocati e liberi professionisti che operano nei confronti di imprese bancarie e assicurative, ovvero imprese di grande dimensione; in particolare sono stati introdotti criteri affinché i professionisti non siano soggetti a clausole vessatorie e possano ricevere un equo compenso.