Modalità di tenuta della documentazione dei cronotachigrafi in caso di annotazione della lettera “P” sul Libro Unico del Lavoro – Circolare Ministero del Lavoro 9 febbraio 2017
Il Ministero del Lavoro, nel richiamare i suoi precedenti orientamenti circa la possibilità per i conducenti di annotare con la lettera “P” sul Libro Unico del Lavoro la presenza di tali lavoratori, fornisce dei chiarimenti in ordine al termine di conservazione dei dichi cronotachigrafi.
Il Dicastero del Lavoro precisa, ferma restando la prassi attuale relativa alle registrazioni sul LUL mediante l’inserimento della lettera “P”, l’obbligo di conservazione dei dischi cronotachigrafici per almeno un anno dal loro utilizzo, non è collegato agli obblighi di registrazione dei dati sul Libro Unico del Lavoro o alla conservazione dello stesso e, di conseguenza, è fuorviante associare il termine di conservazione del LUL all’obbligo di conservazione dei dati relativi all’orario di lavoro del personale mobile.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, il Ministero del Lavoro precisa che:
– il Libro Unico del Lavoro deve essere conservato per almeno 5 anni;
– la registrazione differita dell’orario di lavoro è consentita qualora vengano conservati i documenti probanti l’effettivo orario di lavoro;
– i dischi cronotachigrafici debbono essere conservati per un anno in adempimento dell’obbligo di conservazione della documentazione del personale mobile previsto dalla normativa europea.