Calendario dei divieti di circolazione per l’anno 2018 – Decreto del Ministero dei Trasporti del 19 dicembre 2017, n. 571
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2017 il decreto in oggetto, che determina per l’anno 2018 il calendario dei divieti di circolazione, fuori dai centri abitati, dei mezzi pesanti, aventi una massa massima complessiva superiore a 7,5 ton.
Il decreto è sostanzialmente simile a quello dello scorso anno salvo per l’unica novità positiva riguardante la non applicabilità dei divieti anche ai veicoli adibiti al trasporto di merci da e per gli aeroporti nazionali ed internazionali purchè muniti di idonea documentazione.
In allegato troverete il riepilogo dettagliato delle giornate di divieto.
I divieti non si applicano, come per il passato:
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ai trattori isolati quando viaggiano senza il semirimorchio, in quanto non eccedenti il limite di 7,5 tonnellate di massa complessiva;
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ai trattori isolati superiori a 7,5 tonnellate, precedentemente sganciati dal semirimorchio, per il solo percorso di rientro presso la sede dell’impresa intestataria del veicolo limitatamente ai trasporti combinati ferroviario o marittimo, purchè muniti di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna delle merci;
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ai veicoli prenotati per le revisioni (limitatamente ai divieti cadenti di sabato); l’esclusione non opera sulle autostrade;
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ai veicoli che all’inizio del divieto si trovino ad una distanza non superiore a 50 km dalla sede cui stanno facendo ritorno; l’esclusione non opera sulle autostrade.
Confermato anche l’orario di inizio del divieto che è posticipato di 4 ore per i veicoli muniti di idonea documentazione:
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provenienti dalla Sardegna;
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provenienti dall’estero; in caso di veicolo con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero previsto dalle norme del regolamento CEE n. 561/2006 cada in coincidenza del posticipo, di usufruire, a decorrere dal termine del periodo di riposo, di un posticipo di ore quattro. I veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale;
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l’orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione;
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l’orario di termine del divieto è anticipato di 4 ore per i veicoli, muniti di idonea documentazione, diretti:
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in Sardegna;
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agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo) e ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano Smistamento, e che trasportano merci destinate all’estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti e terminals intermodali ed aeroporti, all’estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno;
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utilizzati nel trasporto combinato ferroviario e marittimo tra porti nazionali.
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Per i veicoli che circolano in Sicilia e in Sardegna, diretti all’imbarco verso le altre regioni italiane i divieti non trovano applicazione, mentre per i veicoli provenienti dalle altre regioni i divieti di circolazione nelle due isole iniziano 4 ore dopo.
Per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore due e l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due, purché sul mezzo si trovi idonea documentazione attestante l’origine e la destinazione del viaggio.
E’ prevista una Uderoga generaleU ai divieti di circolazione per i veicoli adibiti a determinate tipologie di trasporti, che potranno quindi liberamente circolare nelle giornate di divieto, anche se scarichi, senza la preventiva autorizzazione prefettizia; riportiamo di seguito le Uprincipali categorieU previste:
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i veicoli adibiti a pubblico servizio (Vigili del Fuoco e Protezione Civile):
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i veicoli militari o con targa CRI, nonché forze di Polizia
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i veicoli utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade, per motivi di servizio;
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i veicoli delle amministrazioni comunali nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano servizio di smaltimento rifiuti;
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i veicoli adibiti ai servizi postali che circolano in virtù di licenze ed autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
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i veicoli appartenenti al Ministero delle Comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.A., purchè contrassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane”, nonché quelli di supporto, purchè muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle Poste e telecomunicazioni;
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i veicoli del servizio radio televisivo per urgenti ragioni di servizio;
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i veicoli adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
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i veicoli adibiti al trasporto di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
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i veicoli adibiti al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
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i veicoli adibiti al trasporto di forniture di viveri o altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile;
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i veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di giornali, prodotti di uso medico;
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i veicoli adibiti al trasporto di latte, escluso quello a lunga conservazione;
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i veicoli classificati macchine agricole ai sensi dell’art.57 CDS;
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i veicoli costituiti da autocisterne per il trasporto di acqua per uso domestico;
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i veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condutture fognarie;
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i veicoli adibiti al trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
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i veicoli che trasportano prodotti alimentari deteriorabili che non richiedono il trasporto in regime ATP quali frutta e ortaggi freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, etc. (detti veicoli dovranno essere muniti di cartelli indicatori rettangolari di colore verde -base 50 cm. ed altezza 40 cm.-, con impressa in nero la lettera “d” minuscola, di altezza pari a 20 cm. fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro del veicolo);
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veicoli adibiti al trasporto di merci da e per gli aeroporti nazionali ed internazionali purchè muniti di idonea documentazione attestante il carico o scarico delle medesime merci.
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Previa autorizzazione prefettizia possono essere esclusi dai divieti i veicoli adibiti al trasporto di prodotti soggetti a rapido deperimento, diversi da quelli deperibili sopra indicati, ed i trasporti effettuati per casi di assoluta necessità o urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale. Tali veicoli, autorizzati alla circolazione in deroga, devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettere “a” minuscola di altezza ‑ pari a 0,20 m -, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
I veicoli adibiti al trasporto di esplosivi, indipendentemente dalla loro massa complessiva, dovranno comunque rispettare i divieti previsti per i mezzi pesanti; gli stessi, inoltre nel periodo dal 26 maggio al 9 settembre compresi non potranno circolare dalle ore 8,00 di ogni sabato fino alle ore 24,00 della domenica successiva. Per questi trasporti le autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga sono ammesse esclusivamente per il trasporto di fuochi d’artificio.