STATUTO DELL’A.C.C.S.E.A. ASSOCIAZIONE CAMPANA CORRIERI, SPEDIZIONIERI ED AUTOTRASPORTATORI
TITOLO I
COSTITUZIONE
Articolo n. 1
E’ costituita l’A.C.C.S.E.A. – Associazione Campana Corrieri, Spedizionieri ed Autotrasportatori a carattere apolitico e con durata illimitata.
Articolo n. 2
L’A.C.C.S.E.A. svolge la propria attività nell’ambito della regione Campania ed ha sede in Napoli.
L’Associazione può istituire uffici distaccati nelle altre province della Campania; allorché questi ultimi saranno costituiti in una o tutte delle Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, l’A.C.C.S.E.A., che manterrà la competenza per la provincia di Napoli e le altre sedi ove non verranno costituiti uffici, sarà organismo di raccordo regionale per il coordinamento di tutti i distaccamenti provinciali che, tuttavia, manterranno la loro autonomia.
SCOPI
Articolo n. 3
L’Associazione è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro ed ha i seguenti scopi:
a) tutelare e rappresentare le categorie e le aziende associate nell’ambito regionale, provinciale e comunale;
b) svolgere nel campo economico, tecnico, fiscale e sindacale tutta l’attività necessaria a creare le migliori condizioni di esercizio e di sviluppo delle categorie delle aziende per le quali è costituita;
c) promuovere, organizzare e documentare ricerche e studi, corsi di formazione professionale, dibattiti e convegni su temi economici, sociali, tecnici e gestionali e su altri argomenti di interesse generale per la categoria;
d) promuovere ed attuare la collaborazione tra le categorie associate e fra i componenti di una stessa categoria, anche con l’incentivazione di forme idonee per il superamento delle congiunture economiche sfavorevoli;
e) promuovere la formazione e la revisione di tariffe e accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi, comunque interessanti le categorie associate;
f) procedere alla stipulazione di contratti e regolamenti di rapporti di lavoro interessanti per le categorie e le aziende associate, collaborando anche a tutte quelle iniziative che possono portare un reale contributo al miglioramento tecnico professionale dei prestatori d’opera;
g) dare impulso al rinnovamento del patrimonio nazionale dei mezzi di trasporto, anche mediante accordi con le aziende costruttrici;
h) svolgere funzioni arbitrali nelle controversie fra aziende o fra le categorie associate;
i) accogliere ed elaborare tutti i dati e le notizie necessarie per la trattazione di questioni interessanti l’attività delle categorie associate;
l) provvedere alla nomina dei propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, comitati ed ogni altro organismo ove la rappresentanza sia richiesta e promuovere le designazioni ove tale rappresentanza sia ritenuta necessaria od utile;
m) svolgere tutte le operazioni commerciali, finanziarie e patrimoniali necessarie al conseguimento degli scopi dell’Associazione e per la tutela degli interessi degli associati;
n) favorire una leale intesa ed una reale collaborazione tra gli associati prevenendo e superando ogni forma di dannosa e scorretta concorrenza;
o) promuovere e favorire accordi di categoria con le aziende di credito per il finanziamento di nuovi impianti, di operazioni di conversione industriale e di sostituzione di apparati obsoleti, nonché promuovere e favorire accordi con qualsiasi organo istituzionale per l’accesso a qualsiasi forma di credito agevolato e non per le aziende associate;
p) promuovere e favorire incontri con altri enti pubblici e privati, associazioni di categoria ed istituzioni varie italiani o esteri per il raggiungimento degli scopi sociali;
q) tutelare nelle forme e nei modi previsti dalla legge gli interessi ed il buon nome delle categorie rappresentate nei confronti degli operatori abusivi o, comunque, sprovvisti di idonei requisiti tecnico-operativi;
r) promuovere la conoscenza dei valori sociali e civili ed orientare il comportamento dei singoli associati nel contesto di una libera società di sviluppo;
s) stipulare convenzioni con enti o aziende fornitrici di beni e servizi, che favoriscano l’operatività delle aziende associate.
TITOLO II
ASSOCIATI
Articolo n. 4
Possono far parte dell’Associazione le imprese e le loro filiali, comunque denominate, che svolgono nella Provincia di Napoli e nelle altre provincie della Campania, così come previsto nell’art.2 co. 2 del presente Statuto, attività di spedizione, di logistica e trasporto merci per conto terzi, ovvero attività ausiliarie di appoggio o perfezionamento dei trasporti e spedizioni, ivi comprese le aziende di smaltimento, stoccaggio e trasporto rifiuti, le aziende di trasporti intermodali e operatori terminalisti.
Possono altresì far parte dell’associazione enti ed associazioni di categoria regolarmente costituite fra imprese che esercitano attività di cui al 1° comma del presente articolo. L’adesione di queste associazioni, in qualità di associazioni affiliate, dovrà essere regolata da apposite convenzioni deliberate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea Generale. Le Associazioni affiliate esercitano gli stessi diritti e sono tenute al rispetto degli stessi obblighi delle imprese associate di cui al 1° comma del presente articolo.
Le imprese con sede centrale esterna al territorio della regione Campania possono far parte dell’Associazione attraverso l’adesione delle filiali che svolgono attività in Campania.
Tutti gli associati, a seconda della loro attività, aderiscono automaticamente al sistema confederale Confetra e alla relativa Federazione Nazionale di categoria di riferimento sulla base delle apposite convenzioni vigenti o da stipularsi tra quelle e l’A.C.C.S.E.A..
In caso di esercizio di molteplici attività riconducibili a diverse Federazioni Nazionali di categoria, l’associato aderirà alla Federazione che rispecchia la sua attività prevalente, salvo sua espressa volontà di essere iscritto a più Federazioni Nazionali con conseguenti duplicazioni di pagamento dei contributi associativi.
Per il raggiungimento dei propri fini l’associazione raggruppa i propri associati come segue:
I) corrieri e spedizionieri nazionali e gruppi di attività affini;
II) case di spedizione, spedizionieri internazionali e gruppi di attività affini;
III) autotrasportatori;
IV) ausiliari del traffico merci in ausilio, appoggio o perfezionamento dei trasporti e spedizioni, ivi comprese le aziende di smaltimento, stoccaggio e trasporto rifiuti.
V) Aziende di Trasporti intermodali ed operatori terminalisti
VI) Aziende di logistica
I gruppi di associati come individuati nel presente articolo 3, comma 2, punti I), II), III), IV), V) e VI) possono costituirsi in sezioni secondo regolamenti che dovranno essere predisposti ed approvati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
CONTRIBUTI
Articolo 5
L’associato è obbligato al versamento dei contributi annui nella misura stabilita dalla convenzione tra l’A.C.C.S.E.A. e la Confetra e le Federazioni Nazionali aderenti a Confetra, e comunque in misura non inferiore a quella ordinaria annuale approvata dal Consiglio Direttivo dell’A.C.C.S.E.A..
Le filiali di case madri con sede legale al di fuori della Regione Campania e tuttavia operanti in quest’ultima sono obbligate a versare i contributi annui nella misura stabilita sulla base delle dimensioni dell’attività svolta in Campania: tuttavia tali contributi non potranno risultare inferiori alla quota ordinaria annuale di cui al comma precedente.
In caso di cessazione di attività in Campania, da documentarsi entro due mesi con produzione in Segreteria dell’Associazione di copia della domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente, il contributo è dovuto sino alla data di cessazione dell’attività rapportata ad anno solare.
In caso di disdetta, decadenza o di espulsione dall’Associazione il contributo è dovuto in misura intera anche per l’anno in relazione al quale si è manifestata la disdetta, la decadenza o l’espulsione definitiva.
Secondo quanto previsto dall’art. 111 co. 4 quinquies, lett. f) del T.U.I.R approvato con D.P.R. 22/12/86 n. 917 e succ. modifiche, i contributi e le quote associative sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Le quote ed i contributi non sono rivalutabili.
PATRIMONIO
Articolo 6
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) contributi e quote associative di cui al precedente art. 5;
b) dagli eventuali avanzi di gestione annuali;
c) da ogni altra entrata.
DESTINAZIONE DEI FONDI
Articolo 7
I fondi sono destinati alla copertura delle spese dell’Associazione.
Secondo quanto previsto dall’art. 111 co. 4 quinquies, lett. a) del T.U.I.R approvato con D.P.R. 22/12/86 n. 917 e succ. modifiche, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitali durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
Articolo 8
Per ciascun anno solare il Tesoriere se nominato, o il Presidente, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, sottoporrà all’Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all’anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all’anno successivo, predisposti a norma dell’art. 22 del presente statuto, per l’approvazione secondo le norme statutarie.
DOMANDA DI ADESIONE
Articolo n. 9
Le imprese che intendono essere ammesse alla Associazione devono inoltrare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.
La domanda, tra l’altro, deve contenere:
a) ragione sociale e sede;
b) nome dei legali rappresentanti;
c) numero di codice fiscale e/o partita IVA;
d) specificazione delle attività esercitate secondo quanto previsto dall’articolo 4;
e) numero di iscrizione alla Camera di Commercio e ad altri enti o albi dove è obbligatoria l’iscrizione in ragione delle proprie specifiche attività;
f) indicazioni sul personale dipendente (numero e categoria);
g) impegno a versare i contributi associativi;
h) dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione del presente statuto.
Alla domanda deve essere unito un certificato della Camera di Commercio che attesti l’esercizio delle proprie attività, secondo la specificazione di cui alla lettera d) di questo articolo.
Il Consiglio Direttivo, accertato che l’impresa possiede i requisiti, concede l’ammissione.
DIRITTI ED OBBLIGHI
Articolo n. 10
L’appartenenza all’Associazione comporta l’obbligo di osservare le norme del presente statuto, nonché le deliberazioni emesse dai vari organi nell’ambito degli scopi statutari.
L’adesione decorre dal momento della presentazione della domanda, ha la durata di un anno e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo non intervenga disdetta entro tre mesi prima della scadenza.
La disdetta deve essere presentata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’associato partecipa con diritto di voto a tutte le assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione, può essere eletto e far parte degli organi della stessa.
Ogni associato ha diritto ad un voto indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa di cui è titolare o legale rappresentante.
L’associato può, inoltre, richiedere la collaborazione dell’Associazione per tutti i problemi relativi all’intera categoria alla quale appartiene o che interessino, quantomeno, un gruppo consistente di imprenditori.
L’Associazione non svolge opera di consulenza o di risoluzione di problemi inerenti le singole imprese, qualora tali problematiche non siano inquadrabili in ambiti di interesse generale e riconducibili agli scopi di cui all’art. 3 del
presente Statuto.
Gruppi di associati, in numero non inferiore a cinque per ogni comune, possono chiedere la costituzione di una delegazione.
L’associato partecipa di diritto alle attività della Confetra e delle Federazione Nazionale ad essa aderente cui è iscritto.
Le imprese che cessano di far parte dell’Associazione restano escluse anche dalla Confetra e dalla rispettiva Federazione Nazionale di categoria.
Si applicano, in tal caso, le norme che regolano la cessazione dello status di associato.
CESSAZIONE DELLO STATUS DI ASSOCIATO
Articolo n. 11
Le imprese cessano di fare parte dell’Associazione:
a) per lo scioglimento dell’Associazione.
b) per cessazione dell’attività.
c) per disdetta.
d) per espulsione. L’espulsione è adottata per indegnità, intesa come infrazioni allo Statuto dell’Associazione e allo Statuto della Federazione nazionale di categoria che costituiscano pregiudizio al regolare funzionamento ed al buon nome dell’Associazione o si concretizzino in attività di contrasto con gli scopi e l’attività dell’Associazione.
e) per decadenza. Si ritiene decaduto dall’Associazione l’associato moroso che non abbia versato i contributi nei due anni solari precedenti. La decadenza, che non può essere sanata per più di due volte nell’arco di 5 anni, è deliberata dal Consiglio Direttivo con maggioranza semplice.
Nei casi di cui al comma d), spetta al Consiglio Direttivo con maggioranza di due terzi dei suoi membri la delibera di cessazione dello status di Associato, sentito il parere del Collegio dei Probiviri. Contro l’espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo può essere proposto entro sessanta giorni ricorso alla Assemblea Generale degli associati cui è demandato di decidere, una volta sentito l’interessato, con deliberazione definitiva ed inappellabile.
L’Assemblea decide nella prima riunione utile successiva alla proposizione del ricorso.
TITOLO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo n.12
Sono organi dell’associazione:
a)L’Assemblea Generale;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio dei Probiviri;
e) Comitato di Presidenza.
L’Assemblea può provvedere alla costituzione di un Collegio di Revisori dei Conti.
Tutte le cariche possono essere assunte solo da persone fisiche appartenenti alle categorie rappresentate; fanno eccezione i Probiviri ed i Revisori dei Conti, che possono essere scelti anche fra persone non appartenenti alle categorie rappresentate.
Tutte le cariche sono gratuite ad eccezione del compenso dei Revisori dei Conti che deve essere fissato all’atto della nomina. Spetta, inoltre, al Consiglio Direttivo la determinazione di eventuali rimborsi spese per gli organi.
ASSEMBLEA GENERALE
Articolo n.13
L’Assemblea è costituita dai rappresentanti (legali e/o procuratori speciali) delle singole imprese aderenti e dai delegati degli stessi, che hanno diritto ad un voto per ogni impresa e filiale iscritta all’organizzazione e che corrisponde i contributi previsti.
Hanno diritto al voto le sole imprese che, in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente statuto, entro 5 giorni dalla data di convocazione dell’Assemblea, siano in regola con i contributi dovuti. In caso di contenzioso relativo all’ “an” e al “quantum” dei contributi da versare, tali imprese depositeranno in Segreteria quanto richiesto e otterranno in restituzione quanto versato solo ín caso di errori contabili della segreteria, verificabili dal Collegio dei Probiviri, appositamente convocato.
Ogni associato può rappresentare per delega sino ad un massimo di altri tre associati. Partecipano ai lavori dell’assemblea, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Probiviri e, ove in carica, del Collegio dei Revisori dei Conti.
PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA GENERALE
Articolo n. 14
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, salvo quanto precisato al successivo articolo 22 comma 5.
Svolge le funzione di segretario verbalizzante una persona scelta dal Presidente anche tra i non associati.
L’assemblea nomina due scrutatori quando si debba procedere alla nomina di cariche sociali o ad altre deliberazioni a scrutinio segreto.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono redatte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché dagli eventuali scrutatori.
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE
Articolo n. 15
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo dell’esercizio successivo.
L’Assemblea si riunisce anche ogni qual volta lo ritengano necessario il Presidente o almeno cinque membri del Consiglio Direttivo o un quinto degli associati.
L’Assemblea è convocata dal Presidente con lettera inviata ad ogni associato almeno dieci giorni prima della data di convocazione. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, la data e l’ordine del giorno della riunione.
In casi di urgenza l’Assemblea può essere convocata mediante telegramma, telex, telefax, senza l’osservanza dei termini di cui ai paragrafi precedenti ma almeno 5 giorni prima della data di convocazione.
COSTITUZIONE
Articolo n. 16
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza degli aderenti.
Tuttavia, trascorsa un’ora l’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.
Le votazioni si svolgono per alzata di mano.
L’Assemblea, a maggioranza, può stabilire di volta in volta modalità diverse di votazione, non esclusa quella per acclamazione.
Le deliberazioni relative a persone sono assunte a scrutinio segreto, a meno che l’Assemblea non decida all’unanimità di procedere diversamente.
COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA GENERALE
Articolo n. 17
L’Assemblea:
a)determina le direttive di massima cui l’Associazione deve
uniformarsi nella sua attività;
b) nomina: il Presidente, sei membri del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Probiviri ed eventualmente il Collegio dei Revisori dei Conti. Infine l’Assemblea può deliberare di affidare la gestione contabile ed amministrativa ad un Tesoriere, che può essere persona estranea all’Associazione, indicando specificamente compiti e durata; determina eventuali emolumenti e/o rimborsi spese.
c) approva il rendiconto economico finanziario, i bilanci preventivi ed eventuali altri rendiconti predisposti dal Tesoriere se nominato o dal Presidente, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, udita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, ove esso sia in carica;
d) adempie a tutte le attribuzioni che le sono conferite dal presente Statuto e dalle leggi;
e) delibera le modifiche allo Statuto e lo scioglimento
dell’Associazione e nomina tra gli associati tre liquidatori;
I resoconti delle assemblee sono trascritti nel libro verbali e sono estensibili a richiesta di ciascun associato, nella sede dell’Associazione. Gli associati possono richiedere copia dei resoconti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo n. 18
Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente dell’Associazione, dall’ultimo Presidente uscente e, in caso di sua disponibilità, da sei Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale e da due Consiglieri cooptati dal Consiglio Direttivo eletto, su proposta del Presidente, con precisazione che il Consiglio in carica alla data dell’ l 1 dicembre 2002 resta confermato fino alla scadenza naturale del mandato. I Consiglieri debbono essere tutti eletti tra gli associati.
Il Consiglio Direttivo, in caso di candidature insufficienti o di dimissioni di Consiglieri non reintegrate ai sensi dei comma n. 5, 6, 7 del presente articolo, può essere costituito anche da un numero inferiore di Consiglieri, salvo ratifica della prima Assemblea Generale utile.
Il Presidente nomina due Vice Presidenti che, devono appartenere a categorie di associati diverse da quella del Presidente.
Non può essere eletto Vicepresidente il Presidente uscente. Nell’ipotesi della mancanza di una delle categorie, i consiglieri si distribuiscono tra le altre curando il rispetto del bilanciamento della rappresentatività tra le categorie, senza tenere conto del numero degli associati appartenenti a queste ultime.
I componenti eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Non possono durare in carica più di sei anni consecutivi.
Nel caso che uno o più posti divengano vacanti per qualsiasi ragione, il sostituto viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
La nomina è immediatamente efficace e deve essere ratificata dalla prima Assemblea Generale.
La mancata ratifica produce l’inefficacia della nomina.
In tal caso l’Assemblea procede alla nomina del nuovo consigliere.
PERIODICITA’ DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo n. 19
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno 4 volte l’anno e ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o almeno 4 componenti.
Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera ordinaria o per telefax inviata almeno 5 giorni prima della riunione.
In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con almeno due giorni di anticipo.
Possono intervenire alle riunioni del Consiglio i Probiviri ed gli eventuali Revisori dei Conti, senza diritto di voto.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare il segretario dell’associazione, i presidenti o segretari di altre associazioni aderenti a Confetra o terzi in veste di esperti.
I Consiglieri che per quattro volte consecutive non partecipano alle riunioni del Consiglio decadono dall’incarico e vengono sostituiti. Il sostituto viene nominato dal Consiglio su proposta del Presidente soggetta a ratifica della prima Assemblea e secondo i modi di cui al precedente articolo 18.
VALIDITA’ DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo n. 20
Le riunioni sono valide, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo; in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice e sono riportate da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario di riunione.
In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede.
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo n. 21
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti poteri previsti dal presente Statuto per l’attività dell’Associazione, salvo quanto di competenza dell’Assemblea.
In particolare il Consiglio Direttivo:
a) Nomina i due Consiglieri di cui all’art.18;
b) delibera sul progetto di rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso predisposto dal Presidente;
c)approva il bilancio preventivo annuale;
d) esprime pareri ed individua le scelte operative per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
e) delibera sulle designazioni dei Rappresentanti dell’Associazione proposte dal Presidente;
f) collabora con il Presidente in materia di accordi collettivi economici e sindacali;
g) propone le variazioni di Statuto;
h) delibera sull’ammissione di nuovi associati;
i) decide la decadenza, la riabilitazione, l’espulsione degli associati;
l) determina la misura dei contributi associativi;
m) delibera la costituzione di delegazioni o di uffici distaccati a carattere provinciale o comunale;
n) istituisce le sezioni di categoria;
o) esprime pareri per la costituzione di commissioni di cui al successivo articolo 28;
p) nomina il Segretario Generale dell’Associazione su proposta del Presidente, in persona estranea alle aziende associate, e ne determina il compenso;
q) autorizza il Presidente a stipulare convenzioni con professionisti per la prestazione di servizi o di consulenze periodiche, determinandone il compenso o convenzioni con enti o aziende fornitrici di beni e servizi che favoriscano l’operatività delle aziende associate;
r) determina i contributi straordinari per situazioni ed esigenze particolari riconducibili all’art. 3 del presente statuto;
s) approva le eventuali previsioni di spesa predisposte dal Presidente o dal tesoriere.
IL PRESIDENTE
Articolo n. 22
Il Presidente dell’associazione è eletto dall’assemblea generale con la maggioranza dei voti dei presenti. Dura in carica tre anni e può essere rieletto ma non può durare in carica per più di due mandati pieni consecutivi.
Il Presidente a termine del suo mandato ha diritto di partecipare, quale Past President al Consiglio Direttivo, con diritto di voto.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, rappresenta l’Associazione presso tutti gli Enti Istituzionali, Commissioni ed organi esterni, salvo che, per sua espressa rinunzia o indisponibilità, proponga al Consiglio Direttivo la designazione di un associato.
Il Presidente è responsabile del perseguimento degli scopi associativi, provvede all’attuazione delle delibere dell’assemblea e del Consiglio Direttivo e al coordinamento dell’attività dell’associazione.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito nell’ordine dal Vicepresidente più anziano d’età, dall’altro Vicepresidente, da un Consigliere all’uopo delegato ed infine, mancando una specifica delega, dal Consigliere più anziano d’età.
Nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente informerà costantemente il Vicepresidente.
Il Presidente può delegare compiti specifici e facoltà riconosciutegli al Segretario Generale, a consiglieri, a associati o a professionisti da lui scelti.
Il Tesoriere, se nominato, o il Presidente predispone i bilanci ed il rendiconto economico e finanziario. Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, dispone sui provvedimenti di assunzione, di promozione,
di diffida e di licenziamento del personale.
Stipula convenzioni con professionisti, enti o aziende fornitrici di beni e di servizi, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, per il perseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione di cui al precedente art. 3.
Rimette al Collegio dei Probiviri le questioni che riguardano rapporti tra gli associati quando all’Associazione sia richiesta di comporre la controversia relativa. Convoca l’Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo.
I VICE PRESIDENTI
Articolo n. 23
I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento della sua attività ed esercitano le attribuzioni loro delegate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Decadono con il Presidente in carica all’atto delle rispettive nomine.
Possono essere confermati ma non possono durare nella stessa carica per più di due mandati pieni consecutivi (o per più di sei anni).
In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla sua scadenza, restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.
Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare nel corso del loro mandato, il Presidente provvede allo loro sostituzione.
COMITATO DI PRESIDENZA
Articolo 24
Il Presidente, il Past President e i Vice Presidenti compongono il Comitato di Presidenza.
Il Comitato di Presidenza è organo consultivo e si riunisce ogni qualvolta sia necessario su convocazione del Presidente.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo n. 25
Il collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi più due membri supplenti, anche estranei all’Associazione, è nominato dall’Assemblea Generale, che ne designa il Presidente.
I Probiviri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. In caso di morte o rinunzia di un membro del collegio subentrano i supplenti in ordine d’età. I membri supplenti restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei probiviri effettivi e supplenti necessari per la reintegrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal Probiviro più anziano. Se con i Probiviri supplenti non si completa il Collegio dei Probiviri, deve essere convocata l’Assemblea perché provveda all’integrazione del collegio medesimo.
Il Collegio ha il compito di esprimere il proprio parere e di decidere in forma inappellabile su qualsiasi controversia possa sorgere tra gli associati e tra gli associati e l’ufficio di Segreteria dell’Associazione quando le parti in causa ne facciano richiesta.
Il Collegio esprime pareri su tutte le questioni che vengono sottoposte al suo esame dal Presidente.
REVISORI DEI CONTI
Articolo n. 26
I Revisori dei Conti, ove siano nominati dall’Assemblea generale, sono in numero di tre effettivi e due supplenti, durano in carica per un biennio e sono rieleggibili.
Controllano singolarmente e collegialmente la gestione contabile dell’Associazione e ne riferiscono annualmente al Consiglio Direttivo e all’Assemblea Generale.
Effettuano rilievi su eventuali responsabilità che per aspetti particolari ed eccezionali possono essere sottoposti al Consiglio e all’Assemblea in qualsiasi momento.
Sia le relazioni che i rilievi sono esposti al Consiglio ed all’Assemblea dei Revisori.
I Revisori debbono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee generali nel corso delle quali vengono discussi i bilanci ed i rendiconti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Articolo 27
Il Segretario Generale dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
Svolge le attività previste dallo statuto, seguendo le deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente. Sovrintende gli uffici dell’associazione e provvede al buon andamento dei servizi.
Quando partecipa alle sedute dei vari organi dell’associazione ha facoltà di partecipazione alle discussioni, senza diritto di voto.
Il Segretario generale attua le delibere del Consiglio Direttivo e le direttive del Presidente. Può compiere anche atti propri del Presidente e dei Vice Presidenti su deleghe specifiche.
Il Segretario generale riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sull’andamento della gestione.
Assiste il Collegio dei Revisori dei Conti nelle verifiche di competenza.
TITOLO IV
COMMISSIONI – COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI
Articolo n. 28
Per la trattazione di problemi di particolare interesse, il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, promuove la nomina di singoli delegati o la costituzione di commissioni, determinandone anche la durata e stabilendo colui che le presiederà.
I delegati e le commissioni, che possono essere costituiti anche da estranei all’Associazione, relazionano al Presidente ed al Consiglio Direttivo.
TITOLO V
MODIFICHE STATUTARIE – SCIOGLIMENTO
Articolo n. 29
Le eventuali modificazioni da apportarsi al seguente statuto, come pure lo scioglimento, la messa in liquidazione dell’Associazione, devono essere deliberati da un’assemblea straordinaria, appositamente convocata dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi ad ogni associato almeno dieci giorni prima della data di convocazione.
L’Assemblea Generale straordinaria così convocata è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega due terzi degli aderenti.
Tuttavia, trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione, l’assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti.
Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide col voto favorevole di almeno due terzi dei voti presenti.
In caso di messa in liquidazione dell’Associazione, la stessa assemblea straordinaria provvederà alla nomina dei liquidatori.
Secondo quanto disposto dall’art. 111, Co. 4 quinquies lettera b) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e successive modifiche, il patrimonio residuo andrà in ogni caso devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, Co. 190, della legge 23/12/1996, n. 662 e succ. modifiche e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Il verbale dell’assemblea generale di cui al presente articolo sarà redatto da un notaio.
TITOLO VI
CODICE ETICO
Articolo n. 30
1. La qualità di socio comporta l’obbligo di accettare e rispettare le disposizioni seguenti.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge 11.11.2011, n.180, le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono tra i valori fondanti della ACCSEA il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza.
3. Le imprese associate e i loro rappresentanti respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell’ordine e le istituzioni denunciando, anche con l’assistenza della ACCSEA ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.
4. Le imprese associate il cui comportamento non risultasse coerente con gli impegni di contrasto all’attività delle organizzazioni criminali e di collaborazione con re istituzioni, secondo quanto previsto ai commi precedenti, devono essere richiamate per iscritto dai competenti organi dell’associazione.
5. All’impresa che, dopo il richiamo scritto, non ravvede il proprio
comportamento in ottemperanza agli obblighi scaturenti dal presente Codice Etico, viene irrogata la sanzione della sospensione da sei mesi ad un anno del rapporto associativo. Al termine del periodo di sospensione, qualora l’impresa non abbia ancora uniformato la propria condotta agli obblighi del Codice Etico, gli organi competenti deliberano l’espulsione dall’associazione.