Sanilog (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa) rammenta che entro e non oltre il 16 aprile p.v. le aziende dovranno versare per singolo dipendente, non in prova a tempo indeterminato compreso l’apprendista, in forza alla data del 31 marzo 2017, la seconda rata semestrale di contribuzione per il periodo 15 maggio 2017 – 31 dicembre 2017, solo per questa scadenza pari ad € 75.

A tal proposito si richiama la precedente circolare di Sanilog sull’allineamento della copertura all’anno solare che avverrà proprio in corrispondenza della scadenza sopracitata e prevede il versamento pari ad € 75 per ciascun dipendente di cui € 15 a copertura del mese e mezzo di allineamento (15 maggio – 30 giugno 2017), più l’usuale contribuzione di €60 per la seconda semestralità già allineata che di conseguenza andrà dal 1 luglio al 31 dicembre 2017.

Come è noto il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24.

Per verificare la correttezza dell’elenco della forza lavoro avente diritto e conoscere l’importo totale del versamento semestrale, l’azienda deve accedere alla propria area riservata del sito www.fondosanilog.it, effettuare eventuali aggiornamenti (nuove assunzioni/cessazioni) e confermare la distinta di contribuzione semestrale.

Si ricorda che il ritardato pagamento del contributo da parte dell’azienda comporterà la sospensione della copertura Sanilog dei dipendenti dal 15 maggio 2017 e la successiva comunicazione dell’omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria (art. 8 del Regolamento) oltre all’applicazione di un interesse di mora pari al tasso ufficiale legale, aumentato di due punti percentuali.

Inoltre si rammenta che l’azienda, in caso di mancata adesione o di omissione contributiva ha una responsabilità diretta nei confronti dei propri dipendenti. Segnaliamo infatti che in base al vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione “… tutti i lavoratori non in prova ai quali si applica il presente contratto hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato ivi compreso l’apprendistato……. Pertanto l’azienda che ometta il versamento dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo sia per l’omissione contributiva che per la perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito”.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate direttamente al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected].