Previdenza – Malattia – Rientro anticipato del lavoratore – Circolare INPS n. 79 del 2.5.2017.
L’INPS ha fornito chiarimenti sull’eventualità in cui il lavoratore in malattia rientri sul posto di lavoro prima del termine della prognosi indicato nel certificato medico precisando in particolare gli obblighi in capo sia allo stesso lavoratore che all’azienda. Il lavoratore che, considerandosi guarito, voglia riprendere anticipatamente l’attività lavorativa è tenuto a richiedere al proprio medico la rettifica del certificato di malattia e successivamente a comunicare sia al datore di lavoro che all’INPS, prima dell’effettiva ripresa, la variazione della prognosi. Qualora il lavoratore, a fronte di un datore di lavoro consenziente, dovesse riprendere l’attività lavorativa senza la rettifica del certificato, sarà sanzionabile dall’INPS come per assenza ingiustificata a visita di controllo. L’INPS ha inoltre precisato che “in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non possa consentire al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro”.