A ridosso della scadenza del termine del 31 gennaio p.v. per la presentazione del prospetto informativo disabili, il Ministero del Lavoro fornisce dei chiarimenti anche alla luce delle novità introdotte dal Decreto c.d. “Semplificazioni” (D.Lgs. n. 151/2015) che, come noto, tra le altre cose ha sancito che dal 1° gennaio 2017 per le imprese tra 15 a 35 dipendenti l’obbligo di assumere un disabile scatta in automatico, ossia senza dover attendere una nuova assunzione
Si rammenta che il prospetto deve essere presentato dai datori di lavoro con più di 15 dipendenti e che, rispetto all’anno precedente, abbiano avuto dei cambiamenti nella situazione occupazionale tali da incidere sul computo della quota obbligatoria di disabili da assumere. Si ricorda, altresì, che i datori di lavoro del settore autotrasporto dovranno compilare i dati del prospetto informativo non computando il personale viaggiante in quanto non rientrante nel calcolo della quota di riserva.
Il Dicastero del Lavoro chiarisce che, per quanto riguarda la presentazione del prospetto informativo, i datori di lavoro appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti, che non hanno effettuato una nuova assunzione entro il 31 dicembre 2016 non sono tenuti alla presentazione del prospetto informativo, viceversa qualora abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016, devono inviare il prospetto entro il 31 gennaio 2017.
Per quanto attiene agli obblighi assunzionali, sempre da parte dei datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, gli stessi dal 1° gennaio 2017 sono tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione, non già entro 12 mesi successivi alla data di assunzione effettuata nel corso del 2016, ma entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2017.