Previdenza – Lavoro – D.L. n. 50/2017 convertito dalla legge 21.6.2017, n. 96 su S.O. alla G.U. n. 144 del 23.6.2017.
La manovrina correttiva alla Legge di Bilancio 2017 è stata convertita non senza polemiche legate, come è noto, alla vicenda voucher che dopo essere stati cancellati ad aprile dal decreto legge n. 25/2017 (successivamente convertito dalla legge n. 49/2017) sono stati ora resuscitati sotto altra veste attraverso il lavoro occasionale utilizzabile dalle sole aziende fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato. Per il resto la legge di conversione introduce alcune novità in materia di distacco transnazionale e conferma senza modifiche le disposizioni già previste su decontribuzione dei premi di risultato e anticipazione del pensionamento.
Si evidenziano di seguito gli aspetti principali concernenti le materie di cui sopra.
Lavoro occasionale (art. 54-bis) – Il nuovo contratto di prestazione occasionale, oltre ad essere limitato alle sole micro imprese, si caratterizza per i seguenti aspetti:
dal lato azienda non può dare luogo, con riferimento alla totalità dei lavoratori occasionali utilizzati nel corso di un anno civile, a compensi di importo complessivamente superiore a 5 mila euro;
dal lato lavoratore non può dare luogo, per prestazioni rese sempre in un anno civile in favore della medesima azienda, a compensi di importo superiore a 2,5 mila euro;
la misura oraria del compenso da riconoscere al lavoratore non può essere inferiore a 9 euro; il compenso è esente da imposizione fiscale mentre sono interamente a carico dell’azienda utilizzatrice gli oneri INPS e INAIL;
la prestazione resa dal lavoratore occasionale non può eccedere le 280 ore nell’arco di un anno civile, pena la trasformazione del contratto in un rapporto a tempo pieno e indeterminato; analogo effetto si determina qualora il compenso corrisposto al lavoratore superi il tetto dei 2,5 mila euro in un anno;
è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale per l’esecuzione di appalti di opere o servizi;
per accedere al lavoro occasionale le aziende utilizzatrici e i lavoratori dovranno registrarsi su un’apposita piattaforma informatica gestita dall’INPS.
Distacco transnazionale (art. 47-bis) – Come è noto, in base al DLGVO n.136/2016 (di recepimento della direttiva UE 67/2014), le imprese straniere che distaccano lavoratori in Italia hanno l’obbligo di comunicare preventivamente il distacco al Ministero del Lavoro secondo le modalità previste dal D.M. 10.8.2016. La comunicazione va effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco mentre eventuali variazioni devono essere comunicate entro 5 giorni. Al riguardo la norma in esame ha precisato che:
la comunicazione ha durata trimestrale e pertanto durante tale periodo copre tutte le operazioni di trasporto effettuate in Italia dall’autista distaccato per conto della stessa impresa;
oltre alle informazioni già previste (tra cui numero e generalità dei distaccati, riferimenti dell’impresa utilizzatrice, data di inizio e fine del distacco), la comunicazione deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del distaccato, nonché le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio dallo stesso sostenute;
una copia della comunicazione preventiva di distacco deve essere tenuta a bordo del veicolo, unitamente al contratto di lavoro e ai prospetti paga dell’autista distaccato, per essere esibiti agli organi di polizia stradale in caso di controlli su strada; un’altra copia della comunicazione deve essere conservata dal referente designato in Italia dall’impresa estera distaccante;
la circolazione senza la documentazione di cui sopra o con documentazione non conforme sarà punita con una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.
Decontribuzione dei premi di risultato (art. 55) – E’ stata confermata la decontribuzione sui premi di risultato o di produttività corrisposti in virtù di contratti di secondo livello (aziendali o territoriali) sottoscritti successivamente al 24 aprile scorso (data di entrata in vigore del D.L. n.50/2017). Come è noto, il beneficio, limitato alle sole aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro secondo le modalità del D.M. 25.3.2016, consiste nella riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota pensionistica INPS a carico dei datori di lavoro, nonché nell’azzeramento dell’analoga aliquota a carico dei datori di lavoro; la decontribuzione si applica su una quota massima di premio pari a 800 euro.
Anticipazione del pensionamento (art. 53) – E’ stata confermata la modifica dell’attuale disciplina della cosiddetta Ape sociale che, come è noto, prevede il pensionamento anticipato di particolari categorie di soggetti svantaggiati, tra cui lavoratori con almeno 63 anni di età e 36 anni di contributi che svolgano da almeno 6 anni continuativi attività usuranti (in particolare conducenti di mezzi pesanti e camion, facchini e addetti allo spostamento merci e assimilati). Nei confronti dei suddetti soggetti è stato reso più flessibile il requisito dello svolgimento dell’attività usurante in via continuativa prevedendo che lo stesso possa essere soddisfatto anche nel caso in cui si siano verificate interruzioni per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi.