Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani – Circolari INPS nn. 48 e 49 del 19.3.2018.
In attuazione della Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 893 e 894 della legge n. 205/2017) e del Programma europeo Garanzia Giovani (raccomandazione UE del 22.4.2013), l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) anche per quest’anno ha istituito due distinti sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato (anche in apprendistato), rispettivamente, di giovani al Sud (Incentivo Occupazione Mezzogiorno) e di giovani iscritti al programma Garanzia Giovani (Incentivo Occupazione NEET – Not in Education, Employment or Training, cioè non occupati, né inseriti in percorsi di studio o formazione). In entrambi i casi è prevista la decontribuzione totale INPS per un anno fino a un massimo di 8.060 euro per ciascun lavoratore assunto, ferma restando la contribuzione in misura piena a carico dei lavoratori. L’INPS ha fornito le indicazioni operative per usufruire dei suddetti sgravi di cui si segnalano gli aspetti principali.
Nel caso dell’Incentivo Occupazione Mezzogiorno lo sgravio a favore dei datori di lavoro spetta per ciascuna assunzione effettuata al Sud dall’1 gennaio al 31 dicembre 2018 di giovani disoccupati di età compresa tra i 16 ed i 34 anni, ovvero maggiori di 35 anni purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Nel caso invece dell’Incentivo Occupazione NEET lo sgravio spetta per ciascuna assunzione effettuata nello stesso periodo di giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni.
Nel caso dell’Incentivo Occupazione Mezzogiorno lo sgravio spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle regioni del Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore; nel caso invece dell’Incentivo Occupazione NEET lo sgravio spetta per le assunzioni effettuate sull’intero territorio nazionale ad eccezione della provincia di Bolzano.
Entrambi gli incentivi sono cumulabili, qualora ne ricorrano i presupposti, con lo sgravio triennale previsto dalla citata Legge di Bilancio 2018 a favore dei datori di lavoro per le assunzioni di giovani con meno di 35 anni effettuate nel 2018.
Per beneficiare degli sgravi i datori di lavoro devono presentare all’INPS in via telematica una domanda preliminare di ammissione sulla base della modulistica presente sul sito www.inps.it; in caso di accoglimento della domanda i datori di lavoro dovranno dare comunicazione all’INPS dell’avvenuta assunzione entro dieci giorni. L’agevolazione può essere fruita a partire dalla denuncia contributiva di competenza del mese di aprile, mentre il recupero degli eventuali arretrati spettanti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo potrà essere effettuato con la denuncia di competenza di non oltre giugno. Gli sgravi saranno autorizzati dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande di ammissione.
L’accesso agli incentivi è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 296/2006 (regolarità contributiva, osservanza delle disposizioni a tutela della sicurezza dei lavoratori e applicazione dei contratti collettivi), nonché al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis (Regolamento UE n. 1407/2013) che, come è noto, fissa in 200 mila euro (100 mila euro per il settore trasporti) il tetto massimo di aiuti erogabili a favore della medesima azienda nell’arco di un triennio; detto limite è superabile esclusivamente qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.