Poste – Richiesta di pagamento del contributo 2017 da parte dell’AGCOM.
Risulta che l’AGCOM stia invitando le imprese di autotrasporto, spedizione e corrieristiche titolari di autorizzazioni postali a versare entro il prossimo 30 settembre un contributo dell’1,4 per mille sul fatturato 2015.
Come è noto Confetra, unitamente alle associate Fedespedi, Fedit, Alsea, Asea, nonchè all’Anita e ad imprese del settore, ha aperto un contenzioso con l’AGCOM impugnando tutte le delibere che si sono succedute a partire dal 2014 concernenti la pretesa dell’Autorità di far rientrare nel perimetro di servizio postale la gestione di pacchi fino a 30 chilogrammi, nonché l’imposizione alle imprese del settore del pagamento di contributi. Il ricorso principale, che riguarda la definizione di servizio postale, è arrivato alla Corte di Giustizia Europea e sarà discusso in via pregiudiziale il prossimo 20 settembre. Quanto alla richiesta di contributi degli anni passati, il ricorso si è concluso con la piena vittoria di Confetra confermata anche dal Consiglio di Stato.
Riguardo all’attuale delibera di richiesta del contributo 2017, Confetra sta valutando un’ulteriore impugnativa, fermo restando che la stessa Autorità specifica che sono assoggettate all’onere solo le attività postali e di corriere le quali sono escluse sia dal codice 49.41 (autotrasporto) che dal codice 52.29 (spedizione); inoltre sono esonerate le imprese con ricavi per servizi postali fino a 100 mila euro.
In particolare l’Autorità chiede che venga trasmesso un apposito modello dove si prevede la dichiarazione dei “ricavi derivanti da attività che non rientrano nel settore postale” che restano escluse dal contributo. Tra tali ricavi possono dunque essere dichiarati quelli derivanti dall’attività di autotrasporto e di spedizione.
L’AGCOM richiede inoltre che i suddetti ricavi derivanti da attività che non rientrano nel settore postale siano debitamente giustificati con documentazione contabile. A tal fine si ritiene sufficiente un “Piano dei ricavi” con l’elencazione dei nomi dei vari mastrini da cui sia possibile verificare che non sussistono ricavi per servizi postali. A corredo di questa documentazione giustificativa può inoltre essere opportuno riportare una nota del seguente tenore: “La scrivente Società opera nel settore delle spedizioni internazionali (codice attività Ateco 52.29) ovvero La scrivente Società opera nel settore del trasporto di merci su strada (codice attività Ateco 49.41) ed è titolare di autorizzazione postale generale n………………… in quanto, nell’incertezza interpretativa esistente, la normativa potrebbe essere letta nel senso che debba essere autorizzata la gestione, anche eventuale e sporadica, di c.d. pacchi postali. Per questo motivo la scrivente, nell’eventualità di gestire talvolta materiale che possa essere considerato “pacco postale”, ha richiesto cautelativamente l’autorizzazione postale generale. Ciò chiarito, i ricavi delle vendite e delle prestazioni della Scrivente sono tutti derivati dall’attività di ………………………………….., come riscontrabile dal Piano dei ricavi che qui si allega. Nessun ricavo è da attribuire all’attività postale in quanto la scrivente non ha esercitato tale servizio e pertanto lo stesso non è stato rilevato, né sarebbe stato rilevabile. In ogni caso, premesso che proprio per le caratteristiche dell’attività svolta è molto difficile, se non impossibile, individuare analiticamente quei i ricavi che potrebbero ipoteticamente rientrare nella non chiara definizione di servizi postali in quanto i documenti in possesso della Società, per quanto disaggregati, non consentono di pervenire ad una suddivisione che consenta di evidenziare quanto indicato da codesta AGCom, la Scrivente può obiettivamente dichiarare che comunque tali eventuali ricavi consisterebbero certamente in un ammontare marginale, inferiore a 100.000 euro e, quindi, ai sensi dell’articolo 1 della Delibera n.182/17/CONS, largamente rientrante nella esenzione dal versamento del contributo.”
Si sottolinea che ciascuna impresa deve attentamente valutare la propria dichiarazione e l’effettiva esclusione di svolgimento di attività rientranti nel settore dei servizi postali.
Riguardo ai corrieri, è noto come la loro posizione sia più complessa in quanto il contenzioso riguarda più segnatamente la diversità del loro servizio rispetto a quello universale e la contestazione che tale servizio debba essere sottoposto ad autorizzazione generale. Tali imprese dovranno dunque valutare attentamente il comportamento da intraprendere in merito all’attuale richiesta, anche alla luce del codice Ateco dalle stesse adottato.
INVIO DEL MODELLO – Si fa presente che l’AGCOM chiede che il modello sia inviato tramite il Portale dell’Unioncamere www.impresainungiorno.gov.it cui si accede attraverso l’uso della Carta Nazionale dei Servizi configurando un proprio profilo. Il termine per l’invio è il 30 settembre prossimo. L’Autorità rammenta che il mancato invio è soggetto alle sanzioni di cui al d.lgvo n.261/1999 (da 1.000 a 150.000 euro).
Le strutture del sistema confederale restano a disposizione delle imprese per qualsiasi supporto nella compilazione e nella trasmissione del modello.
Si fa riserva di informare tempestivamente sull’esito dell’udienza.