ISTAT rende noto che dal 1° gennaio 2025 entrerà in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025 (Nuova classificazione Ateco 2025 – Istat) che dettaglia a livello nazionale i contenuti espressi nella classificazione europea NACE Rev 2.1 declinando e sviluppando le peculiarità del sistema produttivo nazionale. La nuova classificazione verrà adottata a partire dal 1° aprile 2025 al fine di consentirne l’implementazione operativa da parte delle diverse pubbliche amministrazioni che la utilizzano. Al riguardo, Istat precisa che “a imprese e liberi professionisti non è richiesta alcuna azione prima del 1° aprile 2025“ LE NOVITA’ PER LE IMPRESE DI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI Fedespedi ha partecipato attivamente dando il proprio contributo di osservazioni e proposte al processo di revisione della classificazione delle attività economiche sia a livello europeo che a livello nazionale. Per quanto riguarda l’attività delle imprese associate le modifiche approvate veicolano una terminologia che favorisce una migliore identificazione e valorizzazione dell’attività di spedizione. Tra le modifiche: Viene cambiato il codice al capitolo “Altre attività di supporto ai trasporti” nel quale rientra l’attività di spedizione: da 52.29 a 52.26Viene creata una sottovoce unica per identificare l’attività di spedizione merci indipendente dalla modalità di trasporto utilizzata; 52.26.02 “Attività di spedizione merci” relativa a:emissione e ottenimento di documenti di trasporto e polizze di carico; organizzazione di attività di trasporto multimodale e combinato su rotaia (trasporto ferroviario), su strada, marittimo e per via d’acqua interne o aereo (trasporto intermodale), per conto del mittente o del destinatario; organizzazione e spedizione di consegne di gruppo o individuali per conto del cliente. Non più, dunque, due diverse sottovoci con una terminologia generica (“Intermediari“)Nello stesso capitolo resta, per chi svolge l’attività di dogana, la sottovoce espressamente dedicata: 52.26.01 “Attività di agenti e agenzie di dogana” Il profilo delle imprese di spedizioni può essere integrato con le attività ricollocate nel nuovo capitolo 52.25 Servizi di logistica e in particolare alla sottovoce52.25.29 Altri servizi di logistica ritiro delle merci e raggruppamento per la spedizione operazioni per la movimentazione merci, ad esempio imballaggio temporaneo e imballaggio delle merci in scatole o cartoni a scopo di magazzinaggio o per proteggerle durante il trasporto, disimballaggio, campionatura, pesatura delle merci. LE PROCEDURE E GLI ADEMPIMENTI PER L’ADEGUAMENTO La comunicazione di Istat è accompagnata da una nota informativa circa gli adempimenti statistici, amministrativi e fiscali cui sono chiamate le imprese e i liberi professionisti a partire dal 1° aprile 2025.In particolare, imprese e liberi professionisti, a seconda dell’ente coinvolto, potranno verificare ed eventualmente confermare o modificare le proposte di ricodifica utilizzando gli strumenti e le procedure di seguito illustrati. Adempimenti statistici A partire dal 1° aprile 2025 tutti gli utenti del Portale statistico delle Imprese “Statistica&Imprese” potranno verificare l’attività economica svolta (https://imprese.istat.it). Dopo la consueta autenticazione, un box in evidenza nella schermata di accesso al sistema consentirà la verifica della corretta riclassificazione avvenuta in ATECO 2025. L’utente potrà confermare la proposta di riclassificazione oppure, qualora non la ritenesse adeguata, avrà la possibilità di non confermare tale proposta e richiedere una modifica. Adempimenti amministrativi presso il Sistema camerale Per le finalità amministrative, le Camere di commercio procederanno a una riclassificazione d’ufficio a partire dal 1° aprile 2025 e le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di commercio. Per una transizione graduale alla nuova classificazione, la visura camerale dell’impresa riporterà per un periodo transitorio sia i nuovi codici ATECO sia quelli precedenti. Adempimenti fiscali Per le finalità fiscali, tutti gli operatori IVA saranno tenuti ad utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione ATECO 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali. L’adozione della nuova classificazione non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del D.P.R. n. 633/1972. Tuttavia, la classificazione ATECO 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti. Al riguardo, qualora il contribuente rilevi la necessità di comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta, si ricorda che:se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese delle Camere di commercio, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;se il contribuente non è iscritto al Registro delle Imprese delle Camere di commercio, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.Per maggiori informazioni si rinvia al sito istituzionale dell’Istat www.istat.it nella sezione dedicata alla nuova classificazione ATECO 2025. |