Nuove linee guida in materia di tirocini extracurriculari. Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017

Con l’ultimo accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio u.s. vengono adottate le nuove linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento che aggiornano e sostituiscono le precedenti del 23 gennaio 2013 e che dovranno essere recepite dalle regioni e Province autonome entro il prossimo 25 novembre.  Le novità principali riguardano l’ampliamento della platea dei soggetti promotori, l’introduzione di nuovi criteri per la durata minima e forme di premialità per i soggetti ospitanti che assumono i tirocinanti.

Definizione e ambito di applicazione

Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione e non si configura come un rapporto di lavoro.

Esso si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (PFI), concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.

Oggetto delle Linee guida sono i tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento) rivolti a:

a) soggetti in stato di disoccupazione, compresi coloro che hanno completato percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;

b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;

c) lavoratori a rischio di disoccupazione;

d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;

e) soggetti disabili e svantaggiati quali ad es. che siano vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali.

Durata del tirocinio

La durata massima, comprensiva di eventuali proroghe, non può essere superiore a 12 mesi ed arrivare sino a 24 mesi nel caso in cui i tirocini siano rivolti a soggetti disabili.

La durata minima non può essere inferiore a 2 mesi.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio, che non concorre alla durata massima di cui sopra, in caso di maternità, infortunio o malattia di durata pari o superiore a 30 giorni solari ed in caso di chiusura aziendale per almeno 15 giorni solari.

Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che non possono essere superiori a quanto previsto dal nostro CCNL in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.

Soggetti ospitanti e condizioni per attivare i tirocini

L’azienda non deve avere procedure di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva, salvo accordi sindacali che invece ammettano la possibilità di attivare il tirocinio anche in tali casi. E’ ammesso, invece, attivare un tirocinio in caso di contratti di solidarietà di tipo “espansivo”.

Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi accordi sindacali, non è possibile attivare tirocini se il soggetto ospitante prevede nel piano formativo attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, licenziamento per superamento del periodo di comporto, licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per fine appalto.

Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi sindacali che prevedono tale possibilità.

Il tirocinio non è ammesso per sostituire lavoratori in caso di picchi di attività ovvero per sostituire lavoratori assenti per malattia, maternità o ferie, oppure nel caso in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro (anche una collaborazione) con il medesimo soggetto ospitante nei precedenti due anni.

L’azienda deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Continua a valere l’obbligo per il soggetto ospitante di assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail.

L’azienda ospitante, anche se i tirocini non costituiscono rapporti di lavoro, deve effettuare le comunicazioni obbligatorie di assunzione pena l’applicazione delle sanzioni previste.

Limiti numerici e premialità

Confermati i precedenti limiti ma, a date condizioni, sono stati inclusi nella base di computo della soglia dimensionale del soggetto ospitante anche i lavoratori a tempo determinato.

Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome; tuttavia, nelle more di tale definizione, i limiti sono (esclusi dalla base di computo gli apprendisti):

– unità operative con non più di cinque dipendenti: 1 tirocinante;

– unità operative con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 20: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;

– unità operative con più di 20 dipendenti: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all’unità superiore.

La premialità è rivolta alle aziende con unità operative aventi più di 20 dipendenti a tempo indeterminato che trasformino il tirocinio in rapporto di lavoro subordinato con una durata di almeno 6 mesi. Essa consiste nella possibilità di inserire dei tirocinanti in più in deroga ai limiti di cui sopra a seconda del numero delle conferme effettuate nei 24 mesi precedenti l’attivazione degli stage.

I limiti di cui sopra non si applicano per i tirocini rivolti a soggetti disabili.

Modalità di attuazione e tutor

Gli articoli 9 e 10 dell’accordo in commento elencano i compiti a carico del soggetto promotore, di quello ospitante nonché del tutor.

Attestazione dell’attività svolta

Al termine del tirocinio viene rilasciata un’attestazione finale a condizione che il tirocinante abbia partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.

Indennità di partecipazione

Confermato il diritto per il tirocinante di ricevere una indennità, assimilata dal punto di vista fiscale a quella da lavoro dipendente, non inferiore a 300 euro lordi mensili; tale indennità non è dovuta per la durata della sospensione del tirocinio e nel caso in cui il soggetto sia percettore di forme di sostegno al reddito.

Sanzioni

Continua a valere il vecchio regime ossia se nel corso delle verifiche il tirocinio non risulterà conforme alle Linee Guida e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo procederà, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi, disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Inoltre, la mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione comporterà una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro.

Aggiunta la sanzione dell’intimazione alla cessazione del tirocinio e l’interdizione per 12 mesi ad attivarne altri in caso di violazioni non sanabili (es. superamento dei limiti numerici, della durata massima, etc.). Viceversa qualora si tratti di violazioni sanabili (es. non corretta esecuzione del piano formativo) vi sarà una intimazione alla regolarizzazione e nel caso in cui tale invito non venga adempiuto la violazione si intende non sanabile con le conseguenti sanzioni. L’interdizione aumenterà di durata a seconda della recidiva.