Lavoro – Conciliazione tempi di vita e di lavoro – Decreto Interministeriale 12.9.2017 su G.U. n. 248 del 23.10.2017.
In attuazione dell’art. 25 del decreto legislativo n. 80/2015 (Jobs Act) è stata sbloccata l’operatività degli sgravi contributivi per le imprese che attraverso la stipula di contratti collettivi aziendali favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
Si evidenziano di seguito gli aspetti principali del decreto.
– Il beneficio è riconosciuto alle imprese che con accordi sindacali disciplinino almeno due delle misure di conciliazione espressamente indicate dal decreto; in particolare tali misure sono state suddivise in tre categorie denominate rispettivamente genitorialità (tra cui sono compresi il congedo di paternità e gli asili nido), flessibilità organizzativa (tra cui sono compresi il lavoro agile, la flessibilità oraria in entrata e uscita ed il part time) e welfare aziendale (tra cui sono comprese le convenzioni con strutture per servizi di cura); affinché lo sgravio sia riconosciuto è necessario che almeno una delle misure di conciliazione adottate rientri in una delle prime due suddette categorie.
– Hanno diritto agli sgravi le imprese che abbiano stipulato e depositato contratti collettivi aziendali tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018; le stesse dovranno inoltre trasmettere in via telematica all’INPS l’istanza relativa alla richiesta dello sgravio entro il 15 novembre 2017, per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017 ed entro il 15 settembre 2018, per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018; per la presentazione delle istanze l’INPS provvederà a fornire le relative istruzioni operative.
– La misura del beneficio sarà determinata successivamente dall’INPS in funzione del numero di istanze presentate e delle dimensioni aziendali dei datori di lavoro richiedenti; la misura finale in ogni caso non potrà eccedere il 5% dell’imponibile previdenziale dichiarato dall’impresa richiedente.