Appalto illecito ed inadempienze retributive e contributive – Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro 11 luglio 2018, n. 10
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito al personale ispettivo indicazioni in ordine alla ipotesi in cui, nell’ambito di un appalto non genuino, siano riscontrate inadempienze retributive e contributive nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto e le modalità da seguire per il relativo recupero nei confronti degli operatori economici interessati.
In premessa l’INL rammenta che l’appalto privo dei requisiti indicati dall’art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 276/2003 costituisce un illecito amministrativo per il quale trova applicazione, sia nei confronti dello pseudo appaltatore che del committente/utilizzatore, la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Lo stesso regime sanzionatorio si applica anche qualora l’appalto illecito sia stato posto in essere al fine di eludere, in tutto o in parte, i diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo.
La predetta sanzione esclude l’applicabilità delle sanzioni per il lavoro nero e le altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro. Infatti, la riconversione del rapporto di lavoro non è automatica ma è lasciata al lavoratore la possibilità, in caso di appalto illecito, di richiedere giudizialmente l’accertamento della costituzione del rapporto di lavoro in capo all’effettivo utilizzatore.
In assenza della costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore per effetto del mancato esercizio dell’azione giudiziale, il provvedimento di diffida accertativa da parte del personale ispettivo può essere adottato esclusivamente nei confronti dello pseudo appaltatore in relazione alle retribuzioni non correttamente corrisposte.
Viceversa, il recupero contributivo, anche in assenza dell’iniziativa del lavoratore, una volta accertata l’illiceità dell’appalto, grava per l’intero sul datore di lavoro effettivo. Il personale ispettivo, quindi, procederà alla determinazione dell’imponibile contributivo dovuto per il periodo di esecuzione dell’appalto, tenendo a riferimento il CCNL applicabile al committente e procederà al conseguente recupero nei confronti di quest’ultimo, fatta salva l’incidenza satisfattiva dei pagamenti effettuati dallo pseudo appaltatore. Qualora, peraltro, non vada a buon fine il recupero contributivo nei confronti del committente/utilizzatore, l’ammontare dei contributi può essere richiesto allo pseudo appaltatore.