CCNL logistica, trasporto e spedizione – Disciplina dei riders – Accordo del 18.7.2018.
La figura del rider, cioè del lavoratore adibito alla distribuzione di merci con cicli, ciclomotori e motocicli, trova spazio all’interno del CCNL logistica, trasporto e spedizione così come previsto dall’accordo di rinnovo del 3 dicembre dello scorso anno. Con l’intesa sottoscritta il 18 luglio nell’ambito dei lavori per la stesura del nuovo testo contrattuale è stato infatti realizzato un compromesso accettabile tra le esigenze di tutela economica e normativa dei lavoratori in questione con quelle di flessibilità e di certezza dei costi delle aziende. L’intesa è tanto più significativa se contestualizzata all’attualità del momento che vede i riders al centro della cronaca.
Sul piano dei contenuti l’accordo sui riders ne disciplina anzitutto l’inquadramento contrattuale all’interno del personale viaggiante nonché l’orario di lavoro che può essere distribuito sino ad un massimo di 6 giorni settimanali con prestazione giornaliera ordinaria, distribuibile su un nastro lavorativo di 13 ore, di durata minima di 2 ore e massima di 8 elevabili a 10 nel caso in cui il lavoratore sia adibito parzialmente ad attività di magazzino. Le altre disposizioni riguardano il part-time, l’apprendistato, i dispositivi di protezione, l’assicurazione contro terzi e la contrattazione di secondo livello per l’eventuale definizione di ulteriori materie.