Incentivi agli investimenti anno 2017 – Decreto Ministero dei Trasporti n. 305 del 20 giugno 2017 e Decreto Dirigenziale 17 luglio 2017
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2017 sono stati pubblicati i Decreti in oggetto, attraverso i quali sono state ripartite e disciplinate le modalità per l’erogazione delle risorse destinate agli investimenti a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte al REN ed all’Albo degli Autotrasportatori.
Gli investimenti sono finanziabili esclusivamente ad avvenuto perfezionamento degli stessi ed avviati nel periodo compreso tra il 2 agosto 2017 ed ultimati entro il termine perentorio del 15 aprile 2018.
Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o una cooperativa, può presentare solo una domanda di contributo, a partire dal prossimo 18 settembre ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2018, esclusivamente in via telematica, attraverso il portale dell’automobilista, con firma digitale del legale rappresentante e seguendo le specifiche modalità che saranno pubblicate, a partire dall’11 settembre 2017, sul sito internet del Ministero dei Trasporti nella sezione “autotrasporto – contributi ed incentivi”.
Si segnala che, ai fini della proponibilità della domanda, gli aspiranti beneficiari dovranno fornire, come lo scorso anno, la prova documentale di perfezionamento dell’investimento ed il possesso delle caratteristiche tecniche dei beni acquisiti contestualmente alla domanda di ammissione ai benefici, secondo le modalità dettate negli articoli da 2 a 8 del Decreto Dirigenziale del 17 luglio 2017 ed allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta. Dopo il 15 aprile 2018 non saranno ammesse ulteriori trasmissioni di documentazione.
I contributi sono erogabili fino ad un massimo di 700 mila euro ad impresa e comunque fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti, previa rimodulazione, in base alle domande presentate, da parte del Ministero dei Trasporti. Qualora le risorse non dovessero consentire l’erogazione degli importi spettanti, anche successivamente alla rimodulazione, il MIT procederà alla riduzione proporzionale dei contributi fra le stesse imprese collocate nelle aree rispetto alle quali le risorse sono risultate insufficienti. I finanziamenti non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche tra cui quelle che rientrano nel regime de minimis.
I contributi non sono erogati nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio. In ogni caso i beni acquistati non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo sino al 31 dicembre 2019, pena la revoca del contributo erogato.
La concessione dei contributi è subordinata, in ogni caso, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli o la data di consegna delle casse mobili (successiva lettera d) sia avvenuta in Italia tra il 2 agosto u.s. ed entro il 15 aprile 2018. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all’estero, né i veicoli immatricolati all’estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.
Le risorse stanziate ammontano a complessivi 35.950.177 milioni di euro, così ripartite:
a) 10,5 milioni di euro per l’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di massa complessiva a pieno carico, pari o superiore a 3,5 ton., a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica (full Electric), nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto di merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica; gli incentivi sono così rimodulati:
– 4.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a metano CNG e a motorizzazione ibrida (diesel+elettrico), di massa complessiva da 3,5 a 7 ton.;
– 10.000 euro per ogni veicolo elettrico, di massa complessiva da 3,5 a 7 ton.;
– 8.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a metano CNG, di massa complessiva pari o superiore a 7 ton.;
– 20.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale LNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel+elettrico), di massa complessiva pari o superiore a 7 ton.
– per l’acquisizione di dispositivi idonei alla riconversione di veicoli di massa complessiva pari a 3,5 ton. il contributo è pari al 40% dei costi ammissibili, compresi del dispositivo e dell’allestimento, con un tetto massimo pari a 1.000 euro.
b) 10 milioni di euro per radiazione per rottamazione (non più per esportazione al di fuori del territorio dell’U.E), di veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 ton, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 11,5 ton di categoria ecologica Euro 6.
L’incentivo è pari a 5 mila euro per ogni veicolo radiato per rottamazione di massa complessiva da 11,5 a 16 ton. e di 10 mila euro per i veicoli pari o superiori alle 16 ton.
c) 14,4 milioni di euro per l’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo volti a conseguire maggiori standard di sicurezza ed efficienza energetica (elenco dettagliato all’allegato 1 del Decreto 20.06.2017), nonché per l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 ton. allestiti per trasporti in regime ATP secondo precise caratteristiche definite nel decreto, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e ambientale.
Il contributo è riconosciuto nel limite del 10% del costo di acquisizione per le medie imprese e del 20% di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di 5.000 euro per ogni semirimorchio o autoveicolo allestito in regime ATP superiore alle 7 ton. Per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano nella definizione comunitaria di PMI, l’incentivo è pari a 1.500 euro.
Le acquisizioni di tali beni sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
d) 1.050.177 euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili e 1 rimorchio o semirimorchio porta-casse per facilitare l’utilizzo di diverse modalità di trasporto senza rottura di carico.
Il contributo è pari a 8.500 euro per l’acquisizione di ciascun insieme di 8 casse mobili e 1 rimorchio o semirimorchio.
In caso di Piccole Medie Imprese (fatturato fino a 50 milioni di euro; fino a 250 addetti), che ne facciano espressa richiesta:
– gli incentivi di cui alle precedenti lettere a), b), d) sono incrementati del 10% (allegare documentazione prescritta);
– per tutte le tipologie di incentivi di cui sopra, gli stessi sono incrementati del 10% in caso di imprese aderenti ad una rete di imprese (allegare documentazione prescritta).
Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili e si applicano entrambe sull’importo netto del contributo.
L’attività istruttoria verrà svolta dalla società RAM.