Napoli, 20/01/2014

COMUNICAZIONE FEDIT: MISURE PREVISTE NELLA LEGGE DI STABILITÀ

Si segnalano di seguito le misure, introdotte dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre u.s., che impattano maggiormente sul mondo del lavoro.

Art. 1 comma 127 – Detrazioni Irpef per i lavoratori

Sono state apportate alcune leggere modifiche alle detrazioni da applicare a favore dei lavoratori dipendenti ed assimilati; infatti, a partire dal 2014, la detrazione base (fino a 8 mila euro di reddito annuale) passa da 1.840 a 1.880 euro annuali e quelle successive hanno subito ulteriori adeguamenti. In ogni caso, le detrazioni spettano in ragione del periodo di lavoro prestato nell’anno e non possono essere inferiori a 690 euro per coloro che hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 1.380 euro per quelli a tempo determinato.

Art. 1 commi 128/131 – Riduzione dei Premi Inail

Con un successivo decreto ministeriale, a partire dal 2014, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, verrà adottata la riduzione dei premi Inail in tutti i settori merceologici. Per le imprese con due anni di attività verranno previsti dei specifici criteri.

La misura è finanziata con un importo complessivo di 3 miliardi e 300 mln di euro per gli anni dal 2014 al 2016.

Art. 1 comma 132 – Riduzione IRAP sulle assunzioni

A far data dal 1° gennaio 2014, per le imprese che incrementano la base occupazionale (al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società collegate o controllate), rispetto all’anno precedente, attraverso assunzioni a tempo indeterminato, è prevista una deduzione per l’IRAP, nel limite massimo di 15.000 euro a persona ed è riconosciuta per l’anno di assunzione ed i due successivi.

La suddetta deduzione decade se, nei periodi d’imposta successivi a quello in cui e’ avvenuta l’assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d’imposta; la deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo d’imposta a partire da

quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego.

Art. 1 commi 133/134 – Associati in partecipazione

Come ben noto la Legge n. 99/2013 aveva previsto una sanatoria, da effettuarsi entro il 30 settembre 2013, per gli associati in partecipazione che svolgevano la loro attività presentando elementi tipici della subordinazione. La Legge di Stabilità ha riaperto i termini, sino al 31 marzo 2014, entro cui le imprese interessate dovranno stipulare un accordo sindacale, ove vengono individuati i lavoratori oggetto della possibile sanatoria, con l’impegno del datore di lavoro all’assunzione degli stessi con rapporto di lavoro subordinato entro tre mesi dalla di stipula dell’accordo; altresì bisognerà sottoscrivere, con i singoli lavoratori, un accordo transattivo ai sensi degli articoli 410 e 411 c.p.c. e procedere all’assunzione dei singoli lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale (anche apprendistato). E’ previsto un periodo minimo di divieto di licenziamento pari a sei mesi, se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Entro il 31 luglio 2014, la documentazione di cui sopra dovrà essere inviata all’Inps.

Art. 1 comma 135 – Contribuzione Inps sui contratti a termine

Come ben noto, la riforma Fornero ha introdotto un contributo aggiuntivo sui contratti a tempo determinato, pari all’1,40%, destinato a finanziare l’ASpI, ad esclusione di quelli aventi carattere sostitutivo, contributo che poteva in parte essere recuperato in caso di trasformazione del rapporto a tempo interminato.

La Legge di Stabilità ha previsto che, a far data dal 1° gennaio 2014, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro può recuperare tutta la contribuzione aggiuntiva (e non soltanto sei mesi) versata per tutta la durata del contratto.

Art. 1 comma 183 e comma 215 – Ammortizzatori sociali in deroga

In aggiunta alle risorse già previste dalla Riforma Fornero, sono stati rifinanziati per l’anno 2014 gli ammortizzatori sociali in deroga, prevedendo per la cassa integrazione guadagni e mobilità una somma di 600 milioni di euro, per i contratti di solidarietà 40 milioni di euro e per la cassa integrazione guadagni per cessazione di attività 50 milioni di euro (il totale è di circa 1,7 miliardi di euro).

Al fine di favorire le politiche attive del lavoro e favorire il reinserimento nel mondo del lavoro, anche per i lavoratori che usufruiscono di ammortizzatori sociali in deroga ovvero di coloro che, in stato di disoccupazione, siano immediatamente disponibili ad un’occupazione, viene istituito presso il Ministero del Lavoro un Fondo con una dotazione di 55 mln di euro per gli anni 2014/2016 (con successivo decreto verranno definite le modalità operative).

Art. 1 comma 185 – Fondi di solidarietà bilaterali

I fondi bilaterali di solidarietà, nei settori non coperti dalla cassa integrazione, potranno essere costituiti in ogni momento e, non più entro il 31 ottobre 2013; qualora non costituiti (come nel nostro caso al momento), sarà istituito un fondo residuale attivato dal Ministero del Lavoro, che comporta, a partire dal 1° gennaio 2014, una contribuzione di finanziamento pari allo 0,50% (per 2/3 a carico del datore e per 1/3 a carico del lavoratore), dovuta dalle imprese con oltre 15 dipendenti non destinatarie della cassa integrazione, in aggiunta ad ulteriori contributi addizionali (a carico solo delle imprese) in caso di effettivo utilizzo di tali ammortizzatori sociali.

Art. 1 comma 186 – Contratti di solidarietà

Nel limite massimo di 50 milioni di euro, per l’anno 2014, l’integrazione salariale per le ore non lavorate a favore dei lavoratori, per il contratto di solidarietà stipulato dalle imprese rientranti nel campo ordinario degli ammortizzatori, è stata ridotta al 70% (prima 80%).

Art. 1 comma 413 – Detassazione dei Premi di Produttività

Rispetto ai 400 milioni previsti, sono state ridotte, per l’anno 2014, a 305 mln di euro le risorse destinate a finanziare la detassazione dei premi di produttività.

Art. 1 comma 486 – Contributo di solidarietà sulle c.d. “pensioni d’oro”

Viene nuovamente previsto, per gli anni compresi tra il 2014 e 2016 il contributo di solidarietà sulle c.d. “pensioni d’oro”, pari al 6% per gli importi mensili compresi tra 6.936,02 e 9.908,60, al 12% per la parte eccedente tale ultimo importo fino a 14.862,90 euro ed al 18% per le pensioni di importo mensile superiore.

Art. 1 comma 491 – Contribuzione sui contratti a progetto

Nel 2014 l’aliquota da versare (2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore) alla gestione separata Inps, per i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, sale al 22%, mentre nel 2015 sarà al 23,5%.

Art. 1 comma 744 – Contribuzione sulle Partite IVA

Nel 2014 l’aliquota contributiva dei soggetti con partita IVA iscritti alla gestione separata Inps resta fissata al 27%; per i soggetti iscritti in via esclusiva alla suddetta gestione separata la contribuzione sale al 28%, fino ad arrivare nel 2018, progressivamente, ad essere equiparata con l’aliquota dei lavoratori subordinati.

     Cordiali saluti                                               La  Segreteria Accsea