CIRCOLARE  N. 32 del 09/04/14                                      FONTE: CONFETRA

 

AREA: TRASPORTI

OGGETTO: RIMBORSO ACCISE DEL I TRIMESTRE 2014 – NOTA AGENZIA DOGANE E MONOPOLI N.35204 DEL 27.3.2014.

 

Entro il 30 aprile 2014  le imprese di autotrasporto possono presentare ai competenti uffici doganali la dichiarazione dei consumi di gasolio utilizzato nel I trimestre di quest’anno con veicoli di peso pari o superiore a 7,5 tonnellate al fine di fruire del relativo credito d’imposta.

Sul sito internet dell’Agenzia Dogane e Monopoli è disponibile l’apposito software per la compilazione e la stampa della dichiarazione (www.agenziadogane.gov.it – In un click – Accise – Benefici per il gasolio autotrazione I trimestre 2014).

Gli importi rimborsabili sono diversificati in quanto nel corso del mese di marzo è intervenuto un aumento delle accise:

  •  euro 214,18609 per ogni mille litri di gasolio, per i consumi effettuati tra l’1 gennaio e il 28 febbraio 2014;
  •  euro 216,58609 per ogni mille litri di gasolio, per i consumi effettuati tra l’1 e il 31 marzo 2014.

Il credito d’imposta spettante può essere portato in compensazione dei versamenti effettuati col modello F24 (codice tributo 6740) una volta ricevuto il nulla osta dell’ufficio doganale, ovvero, in assenza di comunicazioni, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei consumi (silenzio assenso). La compensazione non ha limiti d’importo annuali.

Si rammenta che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al IV trimestre 2013 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2015. Dopo tale scadenza per le eccedenze non utilizzate in compensazione potrà essere presentata istanza di rimborso entro il 30 giugno 2016.