Il pacchetto sul lavoro di 10 miliardi di euro costituisce uno dei fronti principali di intervento del decreto Cura Italia di 25 miliardi di euro di stanziamento complessivo. La parte del leone la fa la manovra sugli ammortizzatori sociali finalizzata, da un alto, ad estenderne il ricorso su tutto il territorio nazionale ai datori di lavoro di qualsiasi settore e dimensione e, dall’altro lato, a semplificarne le modalità di accesso. Si segnalano gli aspetti principali di questa manovra nonché le altre disposizioni che hanno comunque attinenza al mondo del lavoro con riserva di tornare sull’argomento per successivi approfondimenti anche alla luce delle istruzioni amministrative che saranno emanate.
Cassa integrazione ordinaria/CIGO e assegno ordinario/FIS (art. 19) -Ampliando su base nazionale la portata delle disposizioni previste per la ex zona rossa dal precedente D.L. n. 52/2020, il nuovo decreto riconosce alle imprese destinatarie della cassa integrazione ordinaria (CIGO per le imprese di qualsiasi dimensione inquadrate previdenzialmente nell’industria) o dell’assegno ordinario erogato dal FIS (Fondo di integrazione salariale per le imprese con oltre 5 dipendenti inquadrate previdenzialmente nel terziario nonché per le imprese di logistica tra 6 e 50 dipendenti) la possibilità di ricorrere ad entrambi gli istituti secondo una procedura speciale semplificata che scatta in presenza della causale “emergenza COVID-19”. In particolare si prevede che: l’accesso ai trattamenti per i lavoratori sospesi o a orario ridotto può avvenire, per una durata massima di 9 settimane, per i periodi decorrenti dal 23 febbraio e comunque entro il prossimo mese di agosto; la domanda per accedere agli ammortizzatori deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa; causale di accesso riferita al virus semplifica automaticamente modalità e termini del procedimento di accesso ad entrambi gli istituti di integrazione salariale ferma restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della presentazione delle relative richieste; durante i periodi di CIGO e di assegno ordinario FIS non è dovuto il contributo addizionale INPS e gli stessi non concorrono ai fini dei rispettivi limiti di durata; l’assegno ordinario può essere richiesto anche dai datori di lavoro iscritti al FIS che occupano più di 5 dipendenti (anziché più di 15 come avviene normalmente); possono essere messi in cassa integrazione tutti i lavoratori in servizio al 23 febbraio a prescindere dalla maturazione presso l’azienda di un’anzianità minima di 90 giorni; su istanza dell’azienda il trattamento di integrazione salariale spettante al lavoratore può essere concesso con la modalità del pagamento diretto da parte dell’INPS (senza cioè alcuna anticipazione da parte dell’azienda stessa); le misure in questione saranno finanziate fino a concorrenza dello stanziamento di circa 1,4 miliardi di euro.
Cassa integrazione ordinaria per le aziende già in Cassa integrazione straordinaria (art. 20) – Alle aziende che hanno già in corso un trattamento di cassa integrazione straordinaria (CIGS per le imprese inquadrate previdenzialmente nell’industria con oltre 15 dipendenti nonché per le imprese di logistica con oltre 50 dipendenti) è riconosciuta, nel limite massimo di spesa di 338 milioni di euro, la possibilità di presentare domanda di CIGO per un periodo non superiore a 9 settimane. La concessione della cassa ordinaria può riguardare gli stessi lavoratori già in cassa straordinaria ed è subordinata alla sospensione degli effetti di quest’ultima. Durante il periodo di CIGO non è dovuto il contributo addizionale INPS.
Conversione dell’assegno di solidarietà in assegno ordinario (art. 21) – I datori di lavoro iscritti al FIS che hanno in corso un assegno di solidarietà (spettante ai lavoratori a cui sia stato ridotto l’orario nel corso di una procedura di licenziamento al fine di ridurre le eccedenze di personale) possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane. La conversione può riguardare anche i medesimi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà.
Cassa in deroga (art. 22) – La cassa in deroga viene riconosciuta dalle Regioni e Province autonome, nei limiti di circa 3,3 miliardi di euro da ripartirsi tra le stesse, a tutti i datori per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o di riduzione di orario. In pratica la platea di beneficiari comprende le aziende fino a 5 dipendenti inquadrate previdenzialmente nel terziario (in quanto non rientranti nel FIS), nonché le aziende più grandi che hanno solo la CIGS (tra cui le aziende di logistica con oltre 50 dipendenti). La cassa in deroga è riconosciuta, fino ad esaurimento delle risorse secondo l’ordine cronologico delle richieste, per un periodo non superiore a 9 settimane previo accordo sindacale che può essere concluso anche in via telematica (l’accordo non è richiesto per le imprese fino a 5 dipendenti). Durante il periodo di cassa non è dovuto alcun contributo addizionale e il trattamento spettante al lavoratore è concesso esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell’INPS. Congedi parentali (art. 23) –
In considerazione della sospensione del servizio scolastico è riconosciuto ai genitori lavoratori il diritto di fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni o senza limiti di età per quelli con disabilità in situazione di gravità accertata, di 15 giorni di congedo parentale al 50% del trattamento retributivo con copertura della contribuzione figurativa. I giorni di congedo possono essere fruiti in maniera frazionata o continuativa e comunque alternativamente tra i due genitori in modo tale che non si superi la soglia complessiva dei 15 giorni. In caso di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni i genitori hanno il diritto, per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle scuole, di astenersi dal lavoro senza percepire alcuna indennità e con diritto alla conservazione del posto. Infine in alternativa al congedo dei 15 giorni è prevista la possibilità di richiedere un bonus per l’acquisto dei servizi di baby sitting nel limite complessivo di 600 euro.
Assistenza disabili (art. 24) – Per ciascuno dei mesi di marzo e aprile sono riconosciuti ulteriori 12 giorni (in aggiunta ai 3 ordinari) di permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/92 per l’assistenza di famigliari con handicap grave.
Quarantena (art. 26) – Sgombrando il campo da qualsiasi dubbio il decreto equipara alla malattia i periodi quarantena.
Lavoratori autonomi (artt. 27 e 28) – Ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti con partita IVA e ai collaboratori coordinati e continuativi, tutti iscritti all’INPS, è riconosciuta un’indennità una tantum per il mese di marzo di 600 euro che non concorre alla formazione del reddito.
Licenziamenti (art. 46) – Blocco dei licenziamenti collettivi ed individuali per i prossimi 60 giorni. Per tutto tale periodo infatti non si potranno avviare procedure per licenziamenti collettivi e sono sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio. Sempre per i prossimi 60 giorni i datori di lavoro non potranno inoltre effettuare licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.