Autotrasporto – Tempi di guida e di riposo – Responsabilità dell’impresa – Possibilità di esclusione nelle infrazioni lievi – Nota Ministero dell’Interno prot.300/A/2438/17/111/20/3 del 24.3.2017.
Con la Nota indicata in oggetto il Ministero dell’Interno ha previsto che nel caso di infrazioni lievi in materia di tempi di guida e di riposo da parte degli autisti, l’organo di polizia stradale può ritenere l’impresa non responsabile ex art.174 comma 14 del Codice della Strada qualora ci sia la prova immediata, e comunque prima della redazione del verbale, dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo attraverso i documenti previsti dal Decreto Dirigenziale del 12 dicembre 2016.
Per infrazioni lievi si intendono quelle definite come infrazioni minori (IM) nel regolamento comunitario 2016/403 (regolamento sulle violazioni che possono portare alla perdita dell’onorabilità dell’autotrasportatore), come ad es. il superamento del periodo di guida giornaliero fino ad un’ora o di quello settimanale fino a quattro ore, ecc.
La nota ministeriale rappresenta un primo passo dal momento che finora le aziende potevano escludere la loro responsabilità solo in giudizio. E’ dunque auspicabile che nel prosieguo, come richiesto anche da Confetra, le aziende possano provare di non essere responsabili già in sede di controllo su strada anche relativamente ad ulteriori infrazioni.
Si rammenta che il Decreto Dirigenziale del 12 dicembre 2016 ha regolamentato i corsi di formazione per l’utilizzo del tachigrafo da parte degli autisti al termine dei quali viene rilasciato un certificato individuale di partecipazione al corso valido per il periodo di cinque anni. Lo stesso provvedimento ha previsto che le imprese debbano fornire ai conducenti un documento scritto, controfirmato dal conducente stesso, contenente adeguate istruzioni circa il rispetto dei tempi di guida e di riposo e il corretto uso del tachigrafo. Il documento ha validità di un anno. Inoltre ogni 90 giorni le imprese devono verificare l’attività svolta dai conducenti riportando l’esito per iscritto; il resoconto deve essere controfirmato dal conducente e conservato in azienda per almeno un anno.