Si segnalano le principali novità contenute nella legge di bilancio per il 2019 in materia di lavoro e quelle più attinenti al settore dell’autotrasporto.A
Accise sul gasolio commerciale (Art. 1, commi 57 e 58). Diamo atto al Governo di aver inserito una norma di interpretazione autentica che chiarisce e scongiura il taglio del 15% del credito di imposta per le imprese di autotrasporto sulle accise che sarebbe dovuto scattare da quest’anno.
Incentivi per favorire la professione di conducente (Art. 1, commi 291-295). Con la finalità di far avvicinare i giovani all’esercizio della professione di autista e soddisfare le richieste delle imprese alla ricerca di tali figure è stato previsto un incentivo, articolato su due fronti, per le assunzioni di conducenti fino a 35 anni di età alla data del 1° gennaio 2019, a tempo indeterminato, inquadrati nelle qualifiche Q1, Q2 o Q3 del CCNL Logistica, Trasporto merci e spedizioni, effettuate nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.
Al conducente spetta un rimborso pari al 50% delle spese sostenute e documentate per conseguire la patente e le abilitazioni professionali.
All’impresa di autotrasporto merci in conto di terzi, regolarmente iscritta all’Albo dell’autotrasporto ed al REN, viene riconosciuta una detrazione d’imposta pari all’ammontare dei rimborsi erogati nei limiti di 1.500 euro totali per ciascun periodo d’imposta.
Le modalità operative di tale misura sono demandate ad un successivo Decreto del Ministero del Lavoro.
Assunzioni al Ministero dei Trasporti (Art. 1, commi 372-374). Al fine di iniziare a coprire la carenza di organico maturata negli ultimi anni, per l’anno 2019 le motorizzazioni potranno contare su 50 persone in più per effettuare le necessarie attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto.
Genova. Ristoro maggiori spese per autotrasporto a causa del crollo del Ponte Morandi (Art. 1, comma 1019). Al fine di ristorare l’autotrasporto dei costi legati alla necessità di percorrere tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi ed alle difficoltà logistiche per l’ingresso e l’uscita dalle aree urbane e portuali a causa del crollo del viadotto Polcevera, sono stanziati 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Si rammenta che il Decreto Genova aveva già previsto 20 milioni di euro per l’anno 2018. Si attendono i decreti attuativi del Ministero dei Trasporti.
Revisioni dei veicoli pesanti possibili anche per i privati (Art. 1 commi 1049-1050). E’ stata inserita una norma che consente, anche per i veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate (ad eccezione di quelli destinati al trasporto di merci pericolose e al trasporto di prodotti deperibili in regime di temperatura controllata ATP), la possibilità per il Ministero dei Trasporti di affidare le revisioni ad officine private. Le modalità operative dovranno essere definite con un successivo decreto del Ministero dei Trasporti.
Bonus assunzioni al sud (Art. 1, comma 247). E’ stata rifinanziata, per gli anni 2019 e 2020, la misura che consente alle imprese un esonero contributivo sino al 100% per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani sotto i 35 anni di età o di almeno 35 anni privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Le assunzioni incentivate devono avvenire in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Mobilità in deroga (Art. 1, commi 251-253). Fino ad un massimo di 1 anno è concesso il trattamento di mobilità in deroga a favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2017 ed il 31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla NASpI. Un successivo decreto dovrà determinare le modalità operative della misura.
Estensione del congedo obbligatorio per il padre (Art. 1, comma 278). Per l’anno 2019, il padre lavoratore dipendente ha diritto a 5 giorni (prima 4) di congedo obbligatorio da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione e affidamento nazionale o internazionale, e di un giorno di congedo facoltativo in sostituzione al periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre.
Contrasto al lavoro irregolare (Art. 1, comma 445). Per contrastare il lavoro sommerso ed irregolare e per favorire la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro vengono, da una parte, aumentati di mille unità in tre anni i dipendenti dell’Ispettorato Nazione del Lavoro e dall’altra incrementate le sanzioni a carico del datore di lavoro. In particolare vengono incrementate del 20% le violazioni direttamente connesse al lavoro irregolare e sommerso e del 10% le violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Maternità (Art. 1, comma 485). La lavoratrice avrà la facoltà di rimanere al lavoro sino al nono mese di gravidanza e fruire dei 5 mesi di congedo obbligatorio dopo il parto a condizione che il medico specialista del SSN ed il medico competente aziendale attestino che tale opzione non generi rischi per la salute della madre e del bambino.
Smart-working (Art.1,comma 486). L’azienda che sottoscrive accordi per l’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile deve dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità ovvero ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità.
Bonus giovani eccellenze (Art. 1, commi 706-717). E’ stata introdotta una agevolazione a favore dei datori di lavoro, che consiste nell’esonero totale del versamento dei contributi previdenziali (ad eccezione premi Inail) fino ad un massimo di 12 mesi e nel limite 8.000 euro per ogni assunzione, che assumono a tempo indeterminato, nell’anno 2019, cittadini in possesso di una laurea magistrale conseguita tra il 1° gennaio 2018 ed il 30 giugno 2019 con 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110 entro la durata legale del corso di studi e prima di aver compiuto 30 anni di età oppure giovani in possesso di un dottorato di ricerca ottenuto nel medesimo arco temporale ma prima di aver compiuto 34 anni. Lo sgravio, in maniera riproporzionata, si applica anche per le assunzioni a tempo parziale a tempo indeterminato. Altresì vale per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato sempre effettuate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2019. Non potranno fruire dell’incentivo le imprese che nei 12 mesi precedenti all’assunzione hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nell’unità produttiva interessata all’assunzione. Sia nel caso in cui il giovane venga licenziato per giustificato motivo oggettivo oppure che ciò avvenga per un dipendente della medesima unità produttiva e con la stessa qualifica nei 24 mesi successivi all’assunzione agevolata, il datore di lavoro deve versare i contributi non pagati e l’agevolazione viene revocata.
Revisione tariffe Inail (Art. 1, commi 1121-1126). Per permettere l’abbattimento delle tariffe Inail, che consentirà alle imprese un taglio dei costi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 2019-2021 sono state fatte slittare tutta una serie di scadenze.
E’ stato differito al 31 marzo 2019 il termine entro il quale l’Inail fornisce al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo.
Altresì il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte è stato spostato al 16 maggio 2019.
Slittato anche dal 16 febbraio al 16 maggio 2019 il termine per il pagamento in unica soluzione dei premi in autoliquidazione 2018/2019 e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione.
Da ultimo, il termine fissato al 28 febbraio per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni è slittato al 16 maggio 2019.