Carta di Qualificazione del Conducente scaduta da oltre 2 anni – Circolare Ministero dei Trasporti 9 ottobre 2017
La Direzione Generale della Motorizzazione nel ricordare che il rinnovo della qualificazione CQC scaduta da oltre 2 anni è subordinata alla frequenza di un corso di formazione periodica ed allo svolgimento con esito positivo delle prove d’esame, precisa che tali prove ricomprendono sia la parte “comune” che la parte “specialistica”.
Di conseguenza, a titolo di esempio, un conducente titolare sia della qualificazione CQC per il trasporto di persone scaduta da oltre due anni, che della qualificazione CQC per il trasporto di cose in corso di validità, dovrà, in ogni caso, sostenere la prova di esame sia relativa alla parte comune che alla parte specialistica.
Si ricorda, che il titolare di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di persone che per il trasporto di cose, che frequenta un corso di formazione periodica, per rinnovare l’abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, è esentato dall’obbligo di frequenza del corso di formazione periodica per l’altra tipologia. Resta comunque fermo l’obbligo di sottoporsi alle prove d’esame, nel caso in cui una delle due tipologie di abilitazione (o anche entrambe) sia scaduta da oltre 2 anni.