Autotrasporto – Recupero SSN e Deduzione spese non documentate – Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 4 luglio 2017
L’Agenzia delle Entrate ha confermato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, le agevolazioni per l’anno 2017 a favore delle imprese di autotrasporto merci, inerenti il recupero del Servizio Sanitario Nazionale e le deduzioni forfettarie per le trasferte delle imprese minori.
1) le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2017, fino a un massimo di euro 300 per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le somme versate nel 2016 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Il codice tributo da utilizzare per la compensazione nel modello F24 è sempre il 6793;
2) per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo del TUIR), per il periodo d’imposta 2016, nelle seguenti misure:
– 51,00 euro per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa;
– per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, la deduzione ammonta al 35% dell’importo di cui sopra e pertanto vale 17,85 euro.