Si segnalano le principali disposizioni in materia previdenziale contenute nella Legge di Bilancio 2017 (ex Legge di Stabilità).
Detassazione dei premi di risultato e welfare aziendale – (art.1, commi da 160 a 162) – Come già avvenuto lo scorso anno anche nel 2017, sempre per mancanza di copertura finanziaria, le aziende non beneficeranno della decontribuzione INPS sui premi di risultato erogati in virtù di contratti di secondo livello (aziendali o territoriali).Per quanto riguarda invece la detassazione degli stessi premi di risultato, resa strutturale dallo scorso anno dalla legge n. 208/2015, la norma in esame ha modificato alcuni aspetti della relativa disciplina. In particolare è stata aumentata fino a 3 mila euro (in precedenza 2 mila euro) la soglia del premio detassabile su cui applicare l’imposta agevolata del 10% (sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali); tale soglia può essere ulteriormente incrementata fino a 4 mila euro (in precedenza 2.500 euro) qualora il contratto di secondo livello preveda strumenti e modalità di coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro; infine è stata ampliata la platea dei lavoratori beneficiari della detassazione comprendendo tutti coloro con un reddito imponibile annuo fino a 80 mila euro (in precedenza fino a 50 mila euro). Restano confermati tutti gli altri aspetti della disciplina della detassazione tra cui quelli relativi alla natura delle somme detassabili che, come è noto, devono essere di ammontare variabile e legate ad incrementi di produttività, qualità, efficienza ed innovazione.
E’ stata altresì confermata la possibilità per il datore di lavoro di convertire, per scelta del lavoratore, il premio di risultato in welfare aziendale ossia in prestazioni, beni e servizi con finalità sociale corrisposti al lavoratore o ai suoi familiari in natura o sotto forma di rimborso spese (tra cui servizi di educazione e istruzione come scuole materne, asili nido e borse di studio, servizi di mensa scolastica nonché servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti); tali prestazioni sono escluse dal reddito di lavoro dipendente e pertanto completamente detassate, nei limiti degli importi indicati dall’art. 51 del TUIR (Testo Unico sui Redditi). Una novità di quest’anno riguarda la completa detassazione dei contributi di previdenza complementare ed assistenza sanitaria erogati in sostituzione di premi di risultato anche se eccedenti i limiti di deducibilità previsti dalle rispettive normative. E’ stato infine precisato che rientrano tra le prestazioni di welfare completamente detassate anche quelle erogate in conformità a disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali o negli accordi interconfederali e non solo negli accordi aziendali o territoriali.
Sgravi contributivi per neoassunti (art. 1, commi da 308 a 310) – A differenza degli anni passati lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche in apprendistato) effettuate dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 non sarà generalizzato ma limitato alle sole assunzioni di studenti che abbiano precedentemente svolto presso lo stesso datore di lavoro percorsi di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato di primo o terzo livello (volti al conseguimento della qualifica e del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore ovvero di titoli di studio universitari e di alta formazione compresi i dottorati di ricerca). Lo sgravio a favore dei datori di lavoro sarà pari al 100% dei contributi INPS nei limiti di 3.250 euro annui per ciascuna nuova assunzione e avrà durata triennale. Si segnala inoltre che:
lo sgravio non incide in alcun modo sul calcolo della pensione dei lavoratori interessati
in quanto il periodo decontribuito sarà interamente coperto dallo Stato tramite contributi figurativi;
lo sgravio si riferisce ai soli contributi a carico dei datori di lavoro e pertanto i contributi a carico dei lavoratori saranno dovuti in misura piena;
l’assunzione a tempo indeterminato deve essere effettuata entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio;
lo sgravio non può essere goduto dall’azienda per più di una volta per lo stesso lavoratore e non è cumulabile con esoneri o riduzioni dei contributi previsti da altre normative vigenti.
Cambi di appalto (art. 1, comma 164) – In caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto è stato definitivamente escluso l’obbligo di versamento del contributo di licenziamento da parte dell’impresa cedente qualora i lavoratori licenziati siano assunti dall’impresa subentrante per effetto di clausole sociali previste da contratti collettivi nazionali; in assenza di tale disposizione siffatta esclusione non avrebbe potuto più essere applicata a decorrere da quest’anno.
Contribuzione INPS sulle partite IVA (art. 1, comma 165) – A partire dal 2017 è stata ridotta al 25,72% (in precedenza 27,72%) l’aliquota contributiva sulle partite IVA non iscritte ad altre forme pensionistiche obbligatorie.
Congedi di paternità (art. 1, comma 354) – E’ stato prorogato fino al 2018 il congedo di paternità introdotto dalla riforma Fornero (d.lgvo n. 92/2012). Il congedo in questione, disciplinato dal DM 22.12.2012, consiste nell’obbligo per il padre lavoratore di astenersi dal lavoro per due giorni (che diventeranno quattro nel 2018), anche non continuativi, entro i primi 5 mesi di vita del figlio dietro riconoscimento di un’indennità a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione; per il 2018, sempre nello stesso periodo di 5 mesi, il padre lavoratore potrà usufruire, in sostituzione della madre, di un ulteriore giorno di assenza alle stesse condizioni.
Anticipazione del pensionamento (art. 1, commi da 166 a 186) – In via sperimentale dall’1 maggio 2017 al 31 dicembre 2018 sarà possibile accedere al cosiddetto APE (Anticipo Finanziario a Garanzia Pensionistica) che consiste in un anticipo del pensionamento erogato sotto forma di prestito da un istituto di credito ai lavoratori con almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi, che maturino il diritto alla pensione entro 3 anni e 7 mesi e la cui pensione non superi una certa soglia (per il 2017 pari a 702,65 euro mensili). Il prestito dovrà essere restituito dai lavoratori a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni. Diverso è l’APE sociale destinato cioè a particolari categorie di soggetti svantaggiati sempre con almeno 63 anni di età (tra cui disoccupati e invalidi con almeno 30 anni di contributi nonché lavoratori con 36 anni di contributi che svolgano da almeno sei anni continuativi attività usuranti); l’APE sociale comporta, nei limiti delle risorse disponibili, l’erogazione da parte dello Stato di un’indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia. Le modalità attuative dei due tipi di APE saranno stabilite con successivi decreti.
Pensione anticipata (art. 1, comma 194) – Dal 2018 saranno abolite definitivamente le penalità sui trattamenti pensionistici anticipati per chi ha meno di 62 anni di età introdotte a suo tempo dalla riforma delle pensioni del Governo Monti (legge n. 214/2011).
Part-time incentivato per lavoratori prossimi alla pensione (art.1, comma 233) – Sono state drasticamente ridotte a 20 milioni di euro per il 2017 (in precedenza 120 milioni) e a 10 milioni di euro per il 2018 (in precedenza 60 milioni) le risorse stanziate per favorire la staffetta generazionale all’interno delle aziende introdotta dalla legge di Stabilità 2016.
Come è noto tale strumento, peraltro sino ad oggi scarsamente utilizzato, è volto ad agevolare il passaggio di lavoratori anziani da un contratto a tempo pieno indeterminato ad un contratto part-time.