Napoli, 21/01/14
COMUNICAZIONE FEDIT: AUTORITÀ DEPUTATA ALL’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI COSTI MINIMI – DIRETTIVA MINISTERO DEI TRASPORTI 10 GENNAIO 2014
Il Ministro dei Trasporti ha firmato una direttiva, attraverso la quale assegna direttamente agli uffici periferici del Ministero dei Trasporti il compito di irrogare le sanzioni per le violazioni commesse alla normativa sui costi minimi, di cui alla Legge n. 133/2008 s.m.i., previa constatazione ed istruttoria delle violazioni da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate.
Gli uffici periferici del Ministero dei Trasporti (UMC), verificata la regolarità formale degli atti istruttori e il rispetto del diritto di difesa del presunto trasgressore, emetteranno il provvedimento amministrativo che ingiunge il pagamento della sanzione amministrativa correlata alla violazione. Il presunto trasgressore potrà presentare le proprie difese successivamente alla notifica del verbale di accertamento, nel termine di 15 giorni dalla notifica stessa. Qualora venga irrogata la sanzione, il presunto trasgressore, entro 30 giorni, potrà farà ricorso al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Si rammenta che l’art. 83 bis prevede due ipotesi sanzionatorie, quali:
– in caso di pagamento di un corrispettivo inferiore ai costi minimi, per i soli contratti di trasporto stipulati in forma non scritta, consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto;
– nel caso in cui il pagamento dei servizi di trasporto avvenga oltre 90 giorni dalla data di emissione della fattura, sia nei casi di contratti di trasporto stipulati in forma scritta che non, consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% dell’importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro. Il testo della direttiva è disponibile in segreteria Accsea.