Napoli, 15/01/14

                                                                                                                                

COMUNICAZIONE FEDIT: INCREMENTO DEGLI IMPORTI DELLE SANZIONI PER LAVORO IN “NERO”, VIOLAZIONI DELLA DURATA MEDIA DELL’ORARIO DI LAVORO, DEI RIPOSI GIORNALIERI E SETTIMANALI – LETTERA CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 27 DICEMBRE 2013

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013 è stato pubblicato il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, con interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, contenente tutta una serie di misure tra le quali, in particolare, si segnalano quelle contenute all’art. 14 del citato decreto che prevedono un inasprimento delle sanzioni in materia di utilizzo di lavoratori in nero, di sospensione dell’attività aziendale e di violazione in materia di orario di lavoro (durata massima settimanale, riposi giornalieri e settimanali). Alla luce di tali novità, il Ministero del Lavoro ha  inviato ai propri organi ispettivi una nota, i cui contenuti sono di seguito riepilogati:

  • l’importo della “maxi sanzione” connessa all’impiego di lavoratori “in nero” è aumentato del 30%, oscillando ora tra 1.950 e 15.600 euro, maggiorato di 195 euro per ogni giornata di lavoro effettivo; in tale ipotesi è stata esclusa la possibilità di avvalersi della procedura di diffida;

  • incremento del 30% dell’importo delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, che può essere disposta quando il numero dei lavoratori “in nero” sia pari o superiore al 20% dei lavoratori occupati (importo da versare 1.950 euro) ovvero in caso di gravi e reiterate violazioni della normativa sulla sicurezza del lavoro (importo da versare 3.250 euro);

  • gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 18 bis del D.Lgs. n. 66/2003 (personale non viaggiante), ad esclusione di quelle concernenti il godimento delle ferie, sono aumentate di dieci volte, in particolare:

La violazione della durata media dell’orario di lavoro, che per ogni periodo di sette giorni non può superare le 48 ore comprese le ore di lavoro straordinario, da calcolarsi su un arco temporale di 6 mesi, è punita con una sanzione da 1.000 a 7.500 euro (prima andava da 100 a 750 euro);

La violazione del riposo settimanale, inteso come mancato rispetto di far fruire al lavoratore, su un periodo di 7 giorni, di un riposo di almeno 24 ore consecutive, da cumulare con le ore di riposo giornaliero, è punita con una sanzione da 1.000 a 7.500 euro (prima andava da 100 a 750 euro); si rammenta che tale periodo di riposo consecutivo, da fruire di regola in coincidenza della domenica, è calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni.

In entrambi i casi di cui sopra, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento, la sanzione va da 4.000 a 5.000 euro (prima era compresa tra 400 e 1.500 euro); se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori o si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento, la sanzione amministrativa va da 10.000 a 50.000 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (prima oscillava da 1.000 a 5.000 euro);

La violazione del riposo giornaliero, inteso come mancato rispetto di far fruire al lavoratore ad 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, è punita con una sanzione da 500 a 1.500 euro (prima andava da 50 a 150 euro). Qualora la violazione riguardi più di cinque lavoratori o si sia verificata in almeno tre periodi di 24 ore, la sanzione va da 3.000 a 10.000 euro (prima da 300 a 1.000 euro); se il numero dei lavoratori coinvolti è maggiore di dieci o si è verificata in almeno cinque periodi di 24 ore, la sanzione va da 9.000 a 15.000 euro (prima da 900 a 1.500 euro) e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Si segnala che le novità di cui sopra sono entrate in vigore il 24 dicembre 2013 (se tali violazioni sono state compiute prima del 24 dicembre 2013, seppur riscontrate dopo tale data, si applicheranno le vecchie sanzioni).

Il Ministero del Lavoro ritiene opportuno che la notificazione dei relativi verbali, quanto alle violazioni in commento, poste in essere dal 24 dicembre 2013, venga effettuata dopo la conversione in legge del D.L. n. 145/2013.

Cordiali saluti                                                La  Segreteria Accsea