Conguagli di fine anno 2018 – Circolare Inps n. 123 del 28.12.2018
Come di consueto, l’Inps fornisce chiarimenti circa le operazioni di conguaglio di fine anno, cui sono tenuti i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens.
Di seguito sono elencate le fattispecie che possono determinare operazioni di conguaglio di fine anno:
1) variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993);
2) massimale contributivo e pensionabile art. 2, c. 18 della legge n. 335/1995;
3) contributo aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della legge n. 438/1992;
4) conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;
5) fringe benefit esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d’imposta (art. 51, c. 3 del T.U.I.R.);
6) auto aziendali a uso promiscuo;
7) prestiti ai dipendenti;
8) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
9) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
10) operazioni societarie;
11) recupero del contributo di solidarietà del 10% sui contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare.
I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, sia con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2018, in scadenza il 16 gennaio 2019 e sia con quella di competenza del mese di gennaio 2019, con scadenza il 16 febbraio 2019.
Le operazioni di conguaglio che interessano il versamento delle quote di TFR al fondo di tesoreria e le misure compensative correlate, potranno essere effettuate anche con la denuncia di febbraio 2019, con scadenza il 16 marzo 2019, senza aggravio di oneri accessori.
Ovviamente l’Inps conferma che l’obbligo del versamento e/o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione, rimane nel mese di gennaio 2019.