Dogane – Transito semplificato – Utilizzo del Documento di Trasporto Elettronico – Nota Agenzia Dogane e Monopoli prot. n. 41755/RU del 12.4.2018.
A partire dal prossimo 2 maggio le dichiarazioni doganali per le merci che viaggiano via mare e aerea – Manifesti Merci in Arrivo e i Manifesti Merci in Partenza – potranno fungere da Documento di Trasporto Elettronico utile ai fini del regime di transito doganale semplificato purché le compagnie marittime e aeree abbiano ottenuto la relativa autorizzazione.
Lo ha comunicato l’Agenzia Dogane e Monopoli, con la nota in oggetto, specificando che in assenza dell’autorizzazione – denominata ‘Decisione doganale ETD’ – che le compagnie marittime e aeree devono chiedere tramite il Trade Portal europeo, non potrà applicarsi il regime di transito semplificato e gli operatori potranno procedere solo in regime ordinario con presentazione delle relative garanzie.
L’Agenzia fa presente che la nuova procedura è già operativa in ambiente di addestramento. Nelle more del rilascio dell’autorizzazione, l’utilizzo degli MMA e MMP come Documenti di Trasporto Elettronico potrà avvenire indicando quale codice identificativo della Decisione ETD il codice fittizio ‘ITETDFALLBACK’.
Il tracciato dei Manifesti non ha subito variazioni, cambiano solo le regole di compilazione secondo quanto riportato negli allegati alla nota in esame.