Riforma portuale – Disposizioni correttive – DLGVO n.232 del 13.12.2017, su G.U. n.33 del 9.2.2018.
A distanza di quasi due mesi dalla sua approvazione in Consiglio dei Ministri è stato pubblicato il decreto legislativo contenente disposizioni correttive alla riforma delle Autorità portuali del 2016 (DLGVO n.169/2016). Tra gli interventi più significativi si segnalano quelli relativi alla pianificazione portuale con particolare riferimento al piano regolatore, alle competenze del Presidente delle Autorità di sistema portuale e ai requisiti dei componenti del Comitato di gestione (organo di governo dell’Autorità di sistema).
Piano regolatore (art.1) – Coerentemente con l’impostazione del decreto 169, le nuove disposizioni sono volte a potenziare la regia nazionale della pianificazione portuale e a semplificare le relative procedure. In particolare viene precisato che il piano regolatore di sistema portuale poggia su due livelli di pianificazione strettamente interconnessi tra loro. Il primo livello è rappresentato dal Documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS) redatto dalle Autorità di sistema portuale che, in coerenza con i documenti di programmazione nazionale (Piano generale dei trasporti e della logistica e Piano strategico nazionale della portualità e della logistica) e con gli orientamenti europei in materia di portualità, logistica e reti infrastrutturali, definisce gli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di pianificazione delle Autorità, individua le aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali e i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli porti del sistema e gli attraversamenti del centro urbano. Il DPSS è approvato dalla regione previa intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il secondo livello di pianificazione è rappresentato dal piano regolatore portuale (PRP) dei singoli porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità di sistema. Finalità del piano è quella di definire nel concreto l’ambito e l’assetto complessivo delle aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali e gli assi di collegamento viario e ferroviario come individuate nel DPSS. I piani regolatori sono adottati dal Comitato di gestione dell’Autorità di sistema, previa intesa con i comuni territorialmente interessati, e successivamente approvati dalla regione interessata. Identica procedura è prevista per la successiva adozione, su proposta del Presidente dell’Autorità di sistema, di varianti-stralcio ai piani regolatori finalizzate alla qualificazione funzionale di porzioni del singolo scalo portuale.
Presidente dell’Autorità di Sistema e lavoro portuale (art.5) – Sono state ampliati i compiti del Presidente dell’Autorità di sistema comprendendo, oltre alla possibilità di proporre varianti-stralcio al piano regolatore portuale, quelle di insediare e convocare l’Organismo di partenariato della risorsa mare e di adottare il Piano dell’organico del porto dei lavoratori delle imprese individuate dalla legge n.84/94 agli articoli 16 (operazioni portuali), 17 (fornitura di lavoro temporaneo) e 18 (concessionari di aree e banchine). Con riferimento a quest’ultimo compito si fa osservare che il Piano in questione, avente validità triennale ma soggetto a revisione annuale, ha valore di documento strategico di ricognizione e analisi dei fabbisogni lavorativi in porto. Sulla base del Piano il Presidente dell’Autorità, sentiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, adotta mediante piani operativi di intervento misure di politiche attive del lavoro consistenti nella formazione professionale per la riqualificazione o la riconversione e la ricollocazione del personale interessato in altre mansioni o attività sempre in ambito portuale. Questo nuovo sistema così congegnato dovrebbe favorire una visione di insieme delle diverse iniziative sul lavoro portuale adottate nelle singole Autorità di sistema riducendo le differenziazioni passate. I piani operativi per il lavoro portuale possono essere finanziati dall’Autorità di sistema attraverso le risorse previste dall’art.17, comma 15 bis della legge n.84/94 (massimo 15% delle entrate delle stesse Autorità derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate).
Comitato di gestione (art.6) – E’ stato precisato che non può far parte del Comitato di gestione chi riveste incarichi di componente di organo di indirizzo politico (anche di livello regionale e locale) o è titolare di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati sotto il controllo pubblico. Conseguentemente è stata stabilita la decadenza di diritto dei componenti dei Comitati già nominati che ricoprano i predetti incarichi.