Lavoro – Mancata applicazione del CCNL – Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n.3 del 25.1.2018.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni agli ispettorati locali sui provvedimenti da assumere nei confronti delle imprese che non applicano CCNL (o anche contratti di secondo livello) cosiddetti leader, cioè sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, determinando in tal modo fenomeni di dumping.
In particolare la circolare in esame sottolinea come in presenza della suddetta fattispecie, verificabile sia in caso di mancata applicazione di un contratto o di applicazione di un contratto sottoscritto da sindacati spuri, in base alla legislazione vigente le ricadute per le imprese possono essere:
– la perdita dei benefici normativi e contributivi (art.1, comma 1175, della legge n.296/2006);
– la mancata applicazione dei contratti flessibili (tra cui apprendistato, contratto a termine e lavoro a chiamata) ovvero, a seconda delle ipotesi, la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato; ciò in quanto in base al Jobs Act (DLGVO n.81/2015) è rimessa alla sola contrattazione collettiva leader il compito di integrare la disciplina delle suddette tipologie contrattuali;
– il calcolo della contribuzione INPS sulla retribuzione prevista dal contratto leader della categoria in cui opera l’impresa (art.2, comma 25, della legge n.549/1995);
– l’inefficacia di contratti di prossimità stipulati ai sensi dell’art.8 del decreto Sacconi (D.L. n.138/2011, come convertito dalla legge n.148/2011) per derogare a disposizioni di legge e di contratti nazionali di lavoro.